| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 2.650 milioni annue a decorrere dal
1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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