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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70270
DDL5978-0002
Relazione Camera n. 5978-A (DDL13-5978-A)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5978A, C68A, C1110A, C2248A, C3039A, C4105A, C6382A. TESTIPDL
...C5978A, C68A, C1110A, C2248A, C3039A, C4105A, C6382A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5978A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il testo che la XII Commissione
  presenta all'Assemblea è volto, essenzialmente, a integrare le
  disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1990, n. 107, che
  disciplina le attività trasfusionali relative al sangue umano
  e ai suoi componenti, nonché la produzione di plasmaderivati.
  Il provvedimento, in particolare, mira, attraverso
  l'istituzione del Registro italiano dei donatori di midollo
  osseo, a superare gli ostacoli che ancora limitano una
  diffusione più ampia della pratica della donazione.  Al
  riguardo mi sia consentito ricordare, innanzitutto, che le
  iniziative legislative per il riconoscimento di tale Registro
  risalgono alla X legislatura, e che varie proposte sono state
  presentate anche nelle legislature successive.  Il trapianto di
  midollo osseo è una scelta terapeutica che si è dimostrata
  particolarmente utile in diverse malattie ematologiche, quali
  le leucemie, le immunodeficienze severe e le anemie
  aplastiche.  I pazienti che potrebbero giovarsi di tale
  trattamento sono oggi in numero crescente, in relazione alla
  aumentata incidenza di alcune delle patologie sopracitate e
  dell'affinamento delle metodiche impiegate.  Purtroppo, però,
  l'efficacia del trapianto di midollo è strettamente dipendente
  non solo dalla tempestività dell'intervento e dalle condizioni
  cliniche del paziente, ma, soprattutto, dal grado di
  compatibilità, intesa come sussistenza di caratteristiche
  affini per un particolare sistema genetico chiamato HLA, tra
  donatore e ricevente.  Ora, se si considera che solamente il 30
  per cento dei malati ematologici eleggibili al trapianto trova
  un donatore compatibile all'interno della famiglia, la sola
  alternativa per la maggioranza dei pazienti è rappresentata
  dalla disponibilità di volontari compatibili non consanguinei.
  Al fine di aumentare la probabilità di reperire un donatore
  compatibile sono sorti in tutto il mondo i registri nazionali
  dei donatori di midollo, ossia organizzazioni volte alla
  costituzione di archivi di dati che, collegati tra loro,
  rendono accessibile ad un singolo paziente una platea di
  donatori estremamente ampia.  Per quanto riguarda l'Italia, il
  primo trapianto di midollo tra consanguinei, avvenuto nel
  1989, è stato reso possibile dall'attività di assistenza del
  laboratorio di istocompatibilità dell'ente ospedaliero
  "Ospedale Galliera" di Genova, che aveva avviato, con
  pochissimi mezzi a disposizione e avvalendosi anche di
  contributi privati, la realizzazione del Registro italiano
  donatori di midollo osseo, noto nel mondo come  Italian Bone
  Marrow Donor Registry  (IBMDR).  Tale Registro, quarto al
  mondo come numero di donatori e, purtroppo, tuttora l'unico
  ancora non riconosciuto dalle leggi del proprio Paese, è così
  divenuto l'unico punto di riferimento internazionale per gli
  analoghi Registri esteri, nonché l'unico punto di
  coordinamento nazionale per le strutture coinvolte nel
  programma nazionale di donazione del midollo operanti sul
  territorio.
     Il provvedimento, che, rimettendo la gestione del Registro
  nazionale all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova,
  tiene debitamente conto della realtà esistente, prevede la
  possibilità per le regioni di istituire Registri regionali e
  interregionali, individuando forme di collaborazione e
  coinvolgimento, secondo lo sperimentato schema della
  legislazione sul sangue, delle associazioni dei donatori
  volontari.
     Particolarmente qualificanti sono, poi, le disposizioni
  volte ad agevolare concretamente la pratica della donazione,
  attraverso il riconoscimento di un diritto a permessi
  retribuiti in occasione dei prelievi preliminari finalizzati
  all'individuazione dei dati genetici e all'idoneità alla
  donazione e del diritto alla conservazione della retribuzione,
  con annessi contributi figurativi, per le giornate di degenza
  necessarie al prelievo di midollo.
 
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  I lavori parlamentari.
     Il provvedimento in esame razionalizza, attraverso
  integrazioni e modifiche peraltro alquanto marginali e
  limitate, il testo approvato il 4 aprile 1999 al Senato, con
  una votazione all'unanimità, a conclusione di un procedimento
  svoltosi in sede redigente.  La Commissione ha iniziato l'esame
  il 7 ottobre 1999 ed ha assunto come testo base il testo
  unificato approvato dall'altro ramo del Parlamento.
     Nel corso dell'esame sono state avviate, su impulso del
  relatore, le procedure per il trasferimento alla sede
  legislativa.  Non è stato possibile, tuttavia, nonostante
  l'unanime condivisione dei contenuti del provvedimento,
  pervenire al trasferimento di sede a causa del dissenso
  politico rispetto all'utilizzo di tale procedura da parte di
  alcuni gruppi di opposizione.  Anche il Governo, del resto, ha
  espresso al riguardo parere contrario, evidenziando
  l'insufficienza, al momento della richiesta dell'assenso, di
  disponibilità finanziarie per la copertura degli oneri
  previsti dal provvedimento per l'anno 1999.
  I pareri espressi dalle Commissioni di merito.
     Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri delle
  Commissioni I, II, V, VI, XI e della Commissione parlamentare
  per le questioni regionali.  La II Commissione non ha formulato
  alcun rilievo, mentre le Commissioni I, VI e la Commissione
  parlamentare per le questioni regionali si sono limitate a
  esprimere osservazioni, di carattere per lo più formale.  Hanno
  invece formulato osservazioni e condizioni le Commissioni V e
  XI.
     Quanto al parere della XI Commissione, è stata pienamente
  condivisa l'esigenza di pervenire a una formulazione più
  congrua dell'articolo 5 in ordine all'ambito di applicazione
  delle misure volte a favorire la pratica della donazione.
  Conseguentemente, la Commissione ha recepito la condizione
  formulata nel parere, esplicitando in modo più chiaro che il
  diritto a permessi retribuiti va riconosciuto a tutti i
  lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati.
     La V Commissione ha espresso il proprio parere dopo aver
  richiesto la relazione tecnica al Governo, trasmessa il 12
  aprile 2000.  Il parere reca tre condizioni.  La seconda e la
  terza, volte ad aggiornare il periodo di copertura del
  provvedimento, operando lo slittamento dal triennio 1999-2001
  al triennio 2002-2002, nonché a rivedere la stessa
  quantificazione degli oneri sono state integralmente recepite
  dalla Commissione.  La prima condizione, relativa all'articolo
  8, comma 1, evidenzia invece l'esigenza di quantificare e
  coprire, con separata disposizione, gli oneri per la finanza
  pubblica derivanti dalla prestazione di copertura assicurativa
  per i donatori di midollo osseo nell'ipotesi di danni e di
  infortuni correlati alla donazione.  Al riguardo occorre,
  innanzitutto, evidenziare che tali oneri risultano assai
  ridotti, essendo stimabili approssimativamente in 150 milioni
  di lire.  Tali oneri, oggi a carico dell'Associazione donatori
  di midollo osseo, dovrebbero essere accollati, secondo
  l'indicazione riportata nella nota tecnica del Ministero della
  sanità, alle strutture sanitarie che effettuano il
  trattamento, secondo quanto previsto, in via generale, dalla
  legislazione vigente in materia di danni o infortuni in campo
  sanitario.  Occorre segnalare, tuttavia, che su tale argomento
  si è registrata una diversità di vedute all'interno dello
  stesso Governo, posto che la relazione tecnica trasmessa alla
  Commissione bilancio si attesta su posizioni diverse.  Secondo
  quanto affermato nella relazione tecnica, infatti, la
  copertura assicurativa in oggetto configura una prestazione
  aggiuntiva rispetto alle forme assicurative previste dalla
  legislazione vigente.  Non va escluso, infine, che la copertura
  individuata all'articolo 11, possa valere a finanziare, nella
  loro interezza, anche le spese connesse alle prestazioni
  assicurative in esame.  In tale situazione la Commissione ha
  ritenuto opportuno, anche al fine di non ritardare la
  conclusione dell'esame, rimettere la questione alla
 
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  prudenziale valutazione dell'Assemblea, sollecitata pertanto
  ad una valutazione definitiva in ordine alla questione posta
  dalla Commissione bilancio sulla copertura dell'articolo 8,
  comma 1.
  Il testo degli articoli.
     Il testo approvato dalla Commissione, composto da 12
  articoli, è il frutto di un dibattito che ha visto il
  contributo attivo e la sostanziale condivisione nel merito di
  tutti i gruppi politici.
     L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni previste dal
  provvedimento costituiscono un'integrazione della disciplina
  del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche
  a scopo di trapianto già disciplinati dalla legge 4 maggio
  1990, n. 107.  Specifica, inoltre, che la legge ha come scopo
  quello di regolare la ricerca del donatore compatibile e la
  donazione del midollo osseo.
     L'articolo 2 dispone, al comma 1, che il Registro
  nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, istituito e
  gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova,
  presso il quale ha sede, debba essere riconosciuta unica
  struttura di interesse nazionale.  Il comma 2 equipara il
  Registro nazionale agli analoghi organismi istituiti in altri
  Paesi, affidando ad esso il compito di coordinare le attività
  dei Registri istituiti a livello regionale.  Il comma 3
  individua nella promozione della ricerca dei donatori non
  consanguinei il compito fondamentale del Registro
  nazionale.
     L'articolo 3 riconosce, al comma 1, la facoltà per le
  regioni di istituire, anche in associazione tra loro, Registri
  regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, ai
  quali le strutture che svolgono attività di tipizzazione
  comunicano i dati relativi ai donatori.  Il comma 2 estende ai
  donatori volontari di midollo osseo e alle relative
  federazioni la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della
  legge 4 maggio 1990, n. 107, ove è previsto, in particolare,
  che la partecipazione di tali soggetti a tutte le attività
  legate alla donazione avvenga sulla base di apposite
  convenzioni regionali.  Il comma 3, analogamente a quanto
  sancito per le associazioni dei donatori di sangue, sancisce
  l'obbligo per le associazioni di donatori volontari di midollo
  osseo di comunicare ai registri regionali e al registro
  nazionale gli elenchi dei propri iscritti.
     L'articolo 4 stabilisce che la donazione di midollo è un
  atto volontario e gratuito, che possono essere donatori solo i
  maggiorenni e che il donatore ha il diritto e il dovere di
  mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei
  confronti dei terzi.
     L'articolo 5 disciplina i diritti dei donatori di midollo.
  A tal fine il comma 1 riconosce a tutti i lavoratori con
  rapporto di lavoro dipendente il diritto a permessi retribuiti
  per il tempo occorrente ai prelievi e agli accertamenti
  preliminari finalizzati all'iscrizione nel registro dei
  donatori.  Ai sensi del comma 2 ai donatori è inoltre
  riconosciuto il normale trattamento retributivo per le
  giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue
  midollare, eseguito in ospedale, e per quelle successive alla
  donazione ai fini della completa riabilitazione fisica,
  secondo quanto indicato dai medici che hanno effettuato il
  prelievo.  E' previsto, inoltre, per il medesimo periodo,
  l'accredito di contributi previdenziali figurativi secondo
  quanto stabilito dall' articolo 8 della legge 23 aprile 1981,
  n. 155.
     L'articolo 6 prevede, al comma 1, che le prestazioni
  relative all'iscrizione nei Registri regionali sono a carico
  del Servizio sanitario nazionale e che il donatore può
  accedere direttamente alle strutture deputate presentando
  unicamente la propria tessera sanitaria.  L'accesso diretto,
  ossia senza l'impegnativa medica dell'azienda sanitaria di
  provenienza e del medico di base, è inoltre consentito per le
  successive prestazioni sul donatore, quali ulteriori indagini
  genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare.
  E' pertanto compito della struttura trasmettere la richiesta
  di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del
  paziente.  Il comma 2 affida al Ministro della sanità il
  compito di determinare annualmente, con proprio decreto, le
 
                               Pag. 7
 
  tariffe per le prestazioni a carattere non sanitario
  necessarie alla ricerca del donatore.
     L'articolo 7 rinvia, per quanto concerne l'esportazione e
  l'importazione di midollo osseo, all'articolo 15 della legge 4
  maggio 1990, n. 107, che prevede, in via generale,
  l'autorizzazione del Ministero della sanità, secondo le
  modalità stabilite con apposito decreto.  Resta fermo, in ogni
  caso, che su tutti i lotti importati e sui relativi donatori
  deve essere possibile documentare la negatività dei controlli
  per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi
  lesivi della salute del paziente ricevente.
     L'articolo 8, comma 1, prevede l'emanazione da parte del
  Ministro della sanità di un regolamento di attuazione per la
  disciplina dell'attività del registro nazionale, le relative
  modalità di attuazione e le copertura assicurativa per i
  donatori in caso di danni e infortuni correlati alla
  donazione.  Il comma 3 disciplina il trattamento fiscale delle
  donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero
  "Ospedale Galliera" di Genova, prevedendone la detraibilità
  dall'imposta sul reddito fino al 30 per cento dell'imposta
  lorda dovuta.  Il comma 4, al fine di contenere gli oneri per
  lo Stato connessi alle agevolazioni introdotte per le
  donazioni, prevede un meccanismo di parziale compensazione in
  base al quale l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" è tenuto
  a versare una somma annuale alla competente sezione della
  tesoreria provinciale dello Stato.
     L'articolo 9 istituisce e disciplina la Commissione
  nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, cui
  affida una competenza consultiva a carattere generale nei
  confronti del Ministro della sanità per lo svolgimento di
  tutte le funzioni previste dalla legge.  Detta Commissione,
  composta da 10 membri designati dal Registro nazionale, dal
  Ministero della sanità e da soggetti appartenenti o indicati
  dalle associazioni nazionali dei donatori e dei pazienti, è
  chiamata anche a formulare proposte in ordine alle modalità di
  compensazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle
  regioni, alle iniziative di informazione e alle modalità di
  coordinamento delle attività promozionali delle associazioni
  dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative
  federazioni.
     L'articolo 10 integra l'articolo 12, comma 2, lettera
  b),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
  successive modificazioni, al fine di includere le attività del
  Registro nazionale dei donatori di midollo tra le iniziative
  finanziate attraverso un'apposita quota vincolata dell'1 per
  cento del Fondo sanitario nazionale, all'uopo incrementata di
  una somma pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni
  2000, 2002 e 2002.
     Gli articoli 11 e 12 dispongono, infine, in ordine alla
  copertura finanziaria del provvedimento e alla sua entrata in
  vigore.
  Conclusioni.
     Il provvedimento in esame è ampiamente condiviso da tutte
  le forze politiche, unanimi nel riconoscere l'importanza del
  riconoscimento legislativo del Registro nazionale italiano dei
  donatori di midollo osseo al fine di un più razionale ed
  efficiente sistema di informazione, diffusione e informazione
  scientifico-professionale.  Attesa l'importanza delle misure e
  degli interventi contenuti nel testo, ne auspico, pertanto, un
  rapido esame da parte dell'Assemblea, al fine di consentirne
  la definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del
  Parlamento prima della conclusione della legislatura.
  Maura Cossutta,  relatore.
 
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