| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 8, comma 1, provveda la Commissione a
quantificare ed a coprire con separata disposizione gli oneri
per la finanza pubblica derivanti dalla prestazione di
copertura assicurativa per i donatori di midollo osseo
nell'ipotesi di danni e di infortuni correlati alla
donazione;
all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo sia
sostituito dal seguente: "E' pertanto autorizzato l'incremento
di lire 1500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002
dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della
tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488";
all'articolo 11, il comma 1 sia sostituito dai
seguente: "1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per il 2000,
in lire 2.868 milioni per il 2001 e in lire 2.650 milioni a
decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente
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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità".
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