| (Misura cautelare dell'allontanamento
dalla casa familiare).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"2- bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico
ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'articolo 282- bis".
2. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare
i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti
dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può
presentare memorie, richiedere al pubblico ministero
l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma
2- bis, e, con esclusione del giudizio di cassazione,
indicare elementi di prova".
3. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 282- bis. - (Allontanamento dalla casa familiare).
- 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la
casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate
modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati ovvero ai locali abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti,
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salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di
lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative
modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della misura
cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il
giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti
dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del
versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo. Contro il provvedimento che dispone il pagamento
periodico dell'assegno e le relative modalità è ammesso
reclamo, che è proposto a norma dell'articolo 739 del codice
di procedura civile al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del proponente. Sul reclamo, che non sospende
l'esecutività del provvedimento, il tribunale pronuncia in
camera di consiglio con decreto non impugnabile.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono
essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui
al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei
figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura
civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine
ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al
mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 609- bis, 609- ter,
609- quater, 609- quinquies e 609- octies del
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codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".
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