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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70303
DDL5979-0002
Progetto di legge Camera n. 5979 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5979)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5979. TESTIPDL
...C5979.
Pag. 2 DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5979 ZZ13 ZZPD ZZTR
            (Misura cautelare dell'allontanamento
                    dalla casa familiare).
    1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di
  procedura penale è aggiunto il seguente:
     "2- bis.  In caso di necessità o urgenza il pubblico
  ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della
  persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
  all'articolo 282- bis".
     2.  Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura
  penale è sostituito dal seguente:
     " 1.  La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare
  i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti
  dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può
  presentare memorie, richiedere al pubblico ministero
  l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma
  2- bis,  e, con esclusione del giudizio di cassazione,
  indicare elementi di prova".
     3.  Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è
  inserito il seguente:
     "Art. 282- bis. - (Allontanamento dalla casa familiare).
  - 1.  Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
  giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la
  casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
  accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
  L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate
  modalità di visita.
       2.  Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
  dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi
  congiunti, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a
  luoghi determinati ovvero ai locali abitualmente frequentati
  dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
  domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti,
 
                               Pag. 3
 
  salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di
  lavoro.  In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative
  modalità e può imporre limitazioni.
       3.  Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
  può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
  favore delle persone conviventi che, per effetto della misura
  cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.  Il
  giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti
  dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del
  versamento.  Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia
  versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
  lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
  spettante.  L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
  esecutivo.  Contro il provvedimento che dispone il pagamento
  periodico dell'assegno e le relative modalità è ammesso
  reclamo, che è proposto a norma dell'articolo 739 del codice
  di procedura civile al tribunale del luogo di residenza o di
  domicilio del proponente.  Sul reclamo, che non sospende
  l'esecutività del provvedimento, il tribunale pronuncia in
  camera di consiglio con decreto non impugnabile.
       4.  I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono
  essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui
  al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
  abbia comunque perduto efficacia.  Essi, anche se assunti
  successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde
  comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1.  Il
  provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei
  figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
  l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura
  civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine
  ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al
  mantenimento dei figli.
       5.  Il provvedimento di cui al comma 3 può essere
  modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
  beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
       6.  Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
  dagli articoli 570, 571, 609- bis,  609- ter,
  609- quater,  609- quinquies  e 609- octies  del
 
                               Pag. 4
 
  codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
  convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori
  dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".
 
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