Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70304
DDL5979-0003
Progetto di legge Camera n. 5979 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5979)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5979. TESTIPDL
...C5979.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5979 ZZ13 ZZPD ZZTR
                 (Ordini di protezione contro
                    gli abusi familiari).
     1.  Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa
  di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla
  libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su
  istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di
  cui all'articolo 3.
     2.  L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente,
  con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
  dell'istante, che provvede in camera di consiglio in
  composizione monocratica.
     3.  Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è
  affidata la trattazione del ricorso.  Il giudice, sentite le
  parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
  istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo
  della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul
  patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con
  decreto motivato immediatamente esecutivo.
     4.  Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra
  sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di
  protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti
  davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni
  ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto
  giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
  All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di
  protezione.
     5.  Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di
  protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero
  conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione
  precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso
  reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo
  comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.  Il
 
                               Pag. 5
 
  reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.
  Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione
  collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non
  impugnabile.  Del collegio non fa parte il giudice che ha
  emesso il provvedimento impugnato.
     6.  Per quanto non previsto dalla presente legge, si
  applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli
  737 e seguenti del codice di procedura civile.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5979 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5979 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=005 PAGFIN=0005 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=597900 00 FASCIDC=13DDL5979 SORTNAV=0597900 000 00000 ZZDDLC5979 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati