| (Ordini di protezione contro
gli abusi familiari).
1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa
di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla
libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su
istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di
cui all'articolo 3.
2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente,
con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'istante, che provvede in camera di consiglio in
composizione monocratica.
3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è
affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo
della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul
patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con
decreto motivato immediatamente esecutivo.
4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra
sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di
protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni
ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di
protezione.
5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di
protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero
conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione
precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso
reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo
comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il
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reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione
collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non
impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
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