| (Contenuto degli ordini di protezione).
1. Con il decreto di cui all'articolo 2 il giudice può:
a) ordinare la cessazione della condotta
pregiudizievole;
b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare
del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta
pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante,
ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi
congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
c) autorizzare l'istante che ne fa richiesta ad
allontanarsi dal domicilio coniugale;
d) disporre l'intervento dei servizi sociali del
territorio o di un centro di mediazione familiare;
e) ordinare, ove occorra, il pagamento periodico
di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto dei provvedimenti di cui alle lettere b) e
c), rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità
e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la
somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore
di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo
stesso spettante.
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2. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui
alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1,
stabilisce la durata dell'ordine di protezione. Questa non può
essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza
di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo
strettamente necessario.
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