| (Disposizioni fiscali).
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi
all'azione civile contro la violenza nelle relazioni
familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari
diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di
mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282- bis
del codice di procedura penale e dalla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai
diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè
dall'obbligo della richiesta di registrazione.
| |