| (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente
legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è
tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è
stata proposta domanda di separazione personale ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza
di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista
dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero,
rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1^ dicembre 1970,
n.898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le
disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e
seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1^
dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, e nei
relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti
aventi i contenuti indicati nell'articolo 3 della presente
legge.
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli
2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata,
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nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal
coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente
provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente,
dall'articolo 708 del codice di procedura civile e
dall'articolo 4 della legge 1^ dicembre 1970, n.898, e
successive modificazioni.
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