| 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, è sostituito dal seguente:
" 6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui
alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e
decorrono dal 1^ novembre successivo, ovvero da una data
anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione
delle attività didattiche da svolgere nella parte residua
dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga
dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può
essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà
di provenienza, approvato dagli organi accademici
competenti".
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