| 1. Le regioni Friuli Venezia-Giulia, Veneto,
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia concedono un
contributo ai propri comuni considerati "a vocazione
turistica", ai sensi del comma 2, in cui le attività ricettive
hanno registrato, nell'anno 1999, una riduzione delle presenze
a seguito delle azioni militari intraprese contro la
Repubblica federale di Jugoslavia.
2. Le regioni di cui al comma 1 provvedono ad attribuire
ai comuni il requisito di "comune a vocazione turistica" in
base alla preponderanza dell'offerta ricettiva sul complesso
delle attività economiche svolte da soggetti pubblici e
privati nel territorio comunale.
3. I comuni di cui al comma 2 provvedono a rilevare ed a
trasmettere alla regione competente i dati relativi alle
dichiarazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) presentate dagli esercenti le attività
ricettive negli ultimi tre anni.
4. Le regioni di cui al comma 1 trasmettono i dati
complessivi al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che assegna il contributo alle
singole regioni in proporzione alle dichiarazioni di cui al
comma 3 presentate su base regionale.
5. Le regioni di cui al comma 1 stabiliscono le modalità
per l'assegnazione del contributo ai comuni di cui al comma
2.
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