| (Finalità e oggetto).
1. La presente legge reca disposizioni per il riordino
delle telecomunicazioni, nonché per la corretta gestione degli
effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente provocati dalle
radiazioni non ionizzanti generate dall'uso e dal trasporto
dell'energia elettrica, dagli apparati di telefonia fissa,
mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano
onde elettromagnetiche.
2. In conformità con gli articoli 9, 32 e 117 della
Costituzione, relativamente ai diritti alla salute, alla
tutela dell'ambiente e ai danni prodotti dall'inquinamento
elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per la
progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione
commerciale delle apparecchiature e degli impianti di
trasmissione della corrente elettrica e dei segnali di
telecomunicazione che generano radiazioni
elettromagnetiche.
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