| (Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze
fisiche).
1. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di
riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente
legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non
deve comportare il superamento
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dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze
fisiche:
a) tempo di esposizione;
b) densità di corrente indotta dal campo
elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli
ostacoli naturali o artificiali;
c) intensità del campo elettromagnetico generato
da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
d) controllo dell'assorbimento specifico qualora
il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per
cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un
tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e
alle tre ore per gli operatori del settore.
2. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della
popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è
vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle
grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In
caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 19.
3. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono
essere effettuate, secondo specifici standard
internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di
corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa
potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per
telecomunicazioni (alta frequenza).
4. Qualora coesistano più impianti in un determinato
spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti
superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di
cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole
ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei
mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla
rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono
tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza
da parte della società si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 19.
5. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e
delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B
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annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di 3 minuti.
6. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a
due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti
valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di 3 minuti:
a) numero 1 V/m per il valore efficace
dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore
efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze
comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di
potenza dell'onda piana equivalente;
b) per le frequenze relative alla produzione,
trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia
elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo
magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non
superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia
interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a
distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla
popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di
cautela per il valore di campo elettromagnetico.
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