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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70350
DDL5982-0006
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze
                          fisiche).
     1.  La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di
  riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente
  legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non
  deve comportare il superamento
 
                              Pag. 10
 
  dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze
  fisiche:
       a)  tempo di esposizione;
       b)  densità di corrente indotta dal campo
  elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli
  ostacoli naturali o artificiali;
       c)  intensità del campo elettromagnetico generato
  da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
       d)  controllo dell'assorbimento specifico qualora
  il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per
  cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un
  tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e
  alle tre ore per gli operatori del settore.
     2.  L'esposizione acuta, subacuta e cronica della
  popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è
  vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle
  grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo.  In
  caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni
  di cui all'articolo 19.
     3.  Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono
  essere effettuate, secondo specifici  standard
  internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di
  corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa
  potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per
  telecomunicazioni (alta frequenza).
     4.  Qualora coesistano più impianti in un determinato
  spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti
  superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di
  cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole
  ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei
  mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla
  rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono
  tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza
  da parte della società si applicano le sanzioni di cui
  all'articolo 19.
     5.  I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e
  delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B
 
                              Pag. 11
 
  annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area
  equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
  qualsiasi intervallo di 3 minuti.
     6.  Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a
  due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti
  valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area
  equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
  qualsiasi intervallo di 3 minuti:
       a)  numero 1 V/m per il valore efficace
  dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore
  efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze
  comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di
  potenza dell'onda piana equivalente;
       b)  per le frequenze relative alla produzione,
  trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia
  elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo
  magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non
  superare è di 0.2 micro Tesla.  I relativi impianti, sia
  interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a
  distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla
  popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di
  cautela per il valore di campo elettromagnetico.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=031 PAGFIN=0011 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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