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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70351
DDL5982-0007
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Zone di interdizione e zone di rispetto).
     1.  Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta
  frequenza è individuata una zona di interdizione costituita
  dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento
  superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla
  presente legge.
     2.  Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono
  individuate:
       a)  una zona di interdizione costituita
  dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento
  superano i valori fissati dall'articolo 3;
       b)  una zona di rispetto costituita da una fascia
  di 50 metri di larghezza contigua
 
                              Pag. 12
 
  alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale -
  verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione.  A seconda
  del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per
  elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione
  e telefonia).  Ai fini dell'attuazione della presente legge le
  carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani
  regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in
  essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi
  degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e
  televisivi, radio amatoriali,  radar  per uso civile e
  militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi,
  mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che
  generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi
  intensità.
     3.  Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2,
  sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite
  zone di interdizione.
     4.  La dimensione della zona di interdizione è definita
  dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai
  limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze
  massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità
  al fine di garantire che non sussistano pericoli di
  radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
     5.  Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso
  della popolazione; per la tutela della sicurezza e della
  salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti.
  Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti
  abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra
  struttura analoga.  Il perimetro delle zone di interdizione e
  delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con
  apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario
  dell'impianto.  Qualora il terreno ospiti una linea di
  elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso
  agricolo e solo limitatamente al pascolo.
     6.  Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve
  richiedere la concessione edilizia alla regione, alla
  provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei
 
                              Pag. 13
 
  servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
     7.  Nel settore della telefonia mobile, sia per gli
  impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i
  ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare
  i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente
  legge.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=024 PAGFIN=0013 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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