| (Zone di interdizione e zone di rispetto).
1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta
frequenza è individuata una zona di interdizione costituita
dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento
superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla
presente legge.
2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono
individuate:
a) una zona di interdizione costituita
dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento
superano i valori fissati dall'articolo 3;
b) una zona di rispetto costituita da una fascia
di 50 metri di larghezza contigua
Pag. 12
alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale -
verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda
del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per
elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione
e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le
carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani
regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in
essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi
degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e
televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e
militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi,
mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che
generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi
intensità.
3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2,
sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite
zone di interdizione.
4. La dimensione della zona di interdizione è definita
dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai
limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze
massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità
al fine di garantire che non sussistano pericoli di
radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso
della popolazione; per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti.
Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti
abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra
struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e
delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con
apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario
dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di
elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso
agricolo e solo limitatamente al pascolo.
6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve
richiedere la concessione edilizia alla regione, alla
provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei
Pag. 13
servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli
impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i
ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare
i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente
legge.
| |