| (Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio -
Obiettivi di qualità).
1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali
o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli
elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì
essere previste, in fase di progettazione, particolari misure
al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici
e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia
praticabile.
2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree
esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui
all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita
alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività
civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale,
paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere
costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una
distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già
esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche
se non già edificate.
4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere
rispettata anche per le strutture elettriche e per
telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente
della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina
d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto
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o del legale rappresentante, la disattivazione coatta
dell'impianto e la sua rimozione.
5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di
quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i
valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,
compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema
stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione,
e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
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