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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70352
DDL5982-0008
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio -
                    Obiettivi di qualità).
     1.  Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali
  o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione
  territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici,
  artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli
  elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì
  essere previste, in fase di progettazione, particolari misure
  al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici
  e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia
  praticabile.
     2.  Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati
  successivamente alla data di entrata in vigore della presente
  legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree
  esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui
  all'articolo 4.  All'interno di tali zone non è consentita
  alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività
  civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
     3.  Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale,
  paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere
  costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una
  distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già
  esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche
  se non già edificate.
     4.  La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere
  rispettata anche per le strutture elettriche e per
  telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  In caso di violazione di tale obbligo il presidente
  della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina
  d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto
 
                              Pag. 14
 
  o del legale rappresentante, la disattivazione coatta
  dell'impianto e la sua rimozione.
     5.  Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la
  progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle
  telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
  di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di
  quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i
  valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,
  compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema
  stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione,
  e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=008 PAGFIN=0014 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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