| (Competenze dello Stato).
1. Ai fini della presente legge sono di competenza dello
Stato:
a) la determinazione per l'ambiente esterno ed
abitativo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei valori massimi di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
correlati alla tutela degli effetti di natura acuta; la
determinazione degli interventi per la massima riduzione
possibile della esposizione ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine, individuando a tale fine
valori di attenzione ed obiettivi di qualità. Tali
determinazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio
dei ministri da parte del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentiti il Consiglio di cui alla
lettera b) e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni a statuto speciale, nonché, in
applicazione delle opportune intese internazionali, la
Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con i
relativi ambiti extraterritoriali di competenza;
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b) la promozione ed il coordinamento dell'attività
di ricerca sperimentale ed epidemiologica, e di
sperimentazione tecnicoscientifica, per le finalità di cui
alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'attività di raccolta,
elaborazione e diffusione dei dati; nonché l'aggiornamento
normativo e l'approfondimento delle tematiche relative ai
problemi sanitari e di sicurezza del lavoro, anche in funzione
dell'evoluzione delle conoscenze. A tale fine è istituito, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio direttivo
permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento
elettromagnetico (CODIPINQUE), al quale sono attribuiti i
compiti di cui all'articolo 13. La designazione del presidente
del CODIPINQUE spetta al Ministro delle comunicazioni;
c) l'emanazione, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, il Ministro della sanità e il Ministro dei
lavori pubblici, delle norme regolamentari in materia di
procedure per l'autorizzazione alla costruzione di
elettrodotti di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9.
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