| (Competenze delle regioni).
1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definiscono con legge:
a) la disciplina per la predisposizione del piano
di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia
e su supporto digitale il quale provvede a:
1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al
fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
2) garantire pari opportunità di informazione e di
comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per
gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla
telefonia mobile, fissa e satellitare;
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3) verificare la compatibilità ambientale di ogni
progetto di installazione o di spostamento degli impianti;
4) disporre il progressivo trasferimento nelle
localizzazioni alternative degli impianti installati in zone
di basso pregio paesaggistico, archeologico ed
architettonico;
5) armonizzare le esigenze dell'emittenza
radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello
sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei
limiti di esposizione per la tutela della salute della
popolazione;
6) redigere un catasto di tutte le fonti di
elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e
digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e
particolareggiati esistenti in tutte le scale di
rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione
delle fonti elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di
prossima costruzione;
7) prevedere le modalità per il contingentamento, il
depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che
risultano eccedere dai limiti stabiliti;
8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE
per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela
della popolazione in riferimento all'articolo 13;
b) le competenze delle province in materia di
inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le
procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la
costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli
elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di
cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del
comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti
di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per
l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due
o più comuni, dei piani provinciali di risanamento
dall'inquinamento elettromagnetico;
c) le competenze dei comuni in materia di
inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e
le procedure per
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il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione
degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa
tensione;
d) lo stato generale degli elettrodotti includendo
le linee ferroviarie e similari;
e) le procedure per la valutazione d'impatto
ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è
riservata allo Stato;
f) le procedure per ordinare tempestivi piani di
bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;
g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli
enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in
concerto con le decisioni del CODIPINQUE.
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