| (Competenze delle province e dei comuni).
1. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle
province:
a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento
dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle
azioni di risanamento presentate dagli esercenti di
elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi
altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad
uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;
b) il censimento degli impianti che generano campi
elettromagnetici;
c) la presentazione di un tariffario per la
riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o
privati che usufruiscono del territorio della provincia per
commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di
telecomunicazioni;
d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera
c);
e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di
intesa con il CODIPINQUE;
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f) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e
dalla regione.
2. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei
comuni:
a) l'adozione di un regime amministrativo
autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti
disciplinati dalla presente legge;
b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di
intesa con il CODIPINQUE;
c) tutte le attività di monitoraggio ambientale
necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non
specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate
alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;
d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in
riferimento alla lettera c), ed in sintonia con lo
spirito di tutela e di salvaguardia della salute della
popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;
e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo
Stato e dalla regione.
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