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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70356
DDL5982-0012
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Inchieste epidemiologiche).
     1.  Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e
  delle ricerche sperimentali sulle popolazioni e sui lavoratori
  è affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) e
  all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
  lavoro (ISPESL) per le materie di specifica competenza, come
  stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.  Gli Istituti
  citati si collegano con le divisioni e con i servizi di
  epidemiologia degli istituti di ricerca presenti sul
  territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i
  dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali
  (ASL) interessate.
     2.  Ogni sei mesi gli Istituti di cui al comma 1 presentano
  ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i
 
                              Pag. 19
 
  risultati delle indagini o con il loro stato di avanzamento,
  rendendolo pubblico.
     3.  Con regolamento adottato dal Ministro della sanità ai
  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1982,
  n. 400, sono disciplinate le procedure per la partecipazione
  dei lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di
  ricerca epidemiologica e per la formulazione del loro assenso,
  ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
     4.  Le indagini epidemiologiche sono svolte in
  collaborazione con:
       a)  le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori
  professionalmente esposti a radiazioni non ionizzanti;
       b)  le popolazioni che vivono o operano in edifici
  siti in un territorio incluso in un raggio di 1000 metri della
  proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su tutto il
  territorio nazionale;
       c)  le popolazioni che vivono od operano in edifici
  siti in un territorio incluso in un raggio di 2000 metri da
  una emittente radiofonica o da un ripetitore radiotelevisivo,
  per telefonia cellulare o per telecomunicazioni in genere, o
  comunque al di fuori delle zone di interdizione e di rispetto
  stabilite dalla presente legge.
     5.  E' istituito presso il Ministero della sanità un Fondo
  per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali,
  costituito dai proventi delle sanzioni pecuniarie dovute in
  caso di violazione della presente legge.  Nel caso gli studi
  semestrali di cui al comma 2 dimostrino un aumento delle
  patologie della popolazione riconducibili a fenomeni
  elettromagnetici è di competenza delle ASL e del Ministero
  della sanità determinare il sequestro cautelativo
  dell'impianto interessato per la verifica e lo studio di tale
  fenomeno.  All'azione di sequestro soggiacciono anche tutti gli
  impianti radiofonici, radiotelevisivi, per telecomunicazioni
  cellulari, satellitari e radioamatoriali e gli elettrodotti
  ubicati sul territorio nazionale in possesso di regolare
  licenza di esercizio.  Sono esclusi dal sequestro i  radar
  per uso civile e militare che
 
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  godono della proroga di otto mesi per delocalizzare gli
  impianti più inquinanti.  La revoca del sequestro è disposta
  unicamente dopo:
       a)  la verifica degli impianti;
       b)  la richiesta della regolare concessione
  edilizia;
       c)  l'ottemperanza alle norme stabilite dalla
  presente legge;
       d)  il rilascio del nulla osta da parte del
  Ministero dell'ambiente, della ASL competente e del
  CODIPINQUE.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=021 PAGFIN=0020 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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