| (Inchieste epidemiologiche).
1. Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e
delle ricerche sperimentali sulle popolazioni e sui lavoratori
è affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) e
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) per le materie di specifica competenza, come
stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli Istituti
citati si collegano con le divisioni e con i servizi di
epidemiologia degli istituti di ricerca presenti sul
territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali
(ASL) interessate.
2. Ogni sei mesi gli Istituti di cui al comma 1 presentano
ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i
Pag. 19
risultati delle indagini o con il loro stato di avanzamento,
rendendolo pubblico.
3. Con regolamento adottato dal Ministro della sanità ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1982,
n. 400, sono disciplinate le procedure per la partecipazione
dei lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di
ricerca epidemiologica e per la formulazione del loro assenso,
ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Le indagini epidemiologiche sono svolte in
collaborazione con:
a) le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori
professionalmente esposti a radiazioni non ionizzanti;
b) le popolazioni che vivono o operano in edifici
siti in un territorio incluso in un raggio di 1000 metri della
proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su tutto il
territorio nazionale;
c) le popolazioni che vivono od operano in edifici
siti in un territorio incluso in un raggio di 2000 metri da
una emittente radiofonica o da un ripetitore radiotelevisivo,
per telefonia cellulare o per telecomunicazioni in genere, o
comunque al di fuori delle zone di interdizione e di rispetto
stabilite dalla presente legge.
5. E' istituito presso il Ministero della sanità un Fondo
per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali,
costituito dai proventi delle sanzioni pecuniarie dovute in
caso di violazione della presente legge. Nel caso gli studi
semestrali di cui al comma 2 dimostrino un aumento delle
patologie della popolazione riconducibili a fenomeni
elettromagnetici è di competenza delle ASL e del Ministero
della sanità determinare il sequestro cautelativo
dell'impianto interessato per la verifica e lo studio di tale
fenomeno. All'azione di sequestro soggiacciono anche tutti gli
impianti radiofonici, radiotelevisivi, per telecomunicazioni
cellulari, satellitari e radioamatoriali e gli elettrodotti
ubicati sul territorio nazionale in possesso di regolare
licenza di esercizio. Sono esclusi dal sequestro i radar
per uso civile e militare che
Pag. 20
godono della proroga di otto mesi per delocalizzare gli
impianti più inquinanti. La revoca del sequestro è disposta
unicamente dopo:
a) la verifica degli impianti;
b) la richiesta della regolare concessione
edilizia;
c) l'ottemperanza alle norme stabilite dalla
presente legge;
d) il rilascio del nulla osta da parte del
Ministero dell'ambiente, della ASL competente e del
CODIPINQUE.
| |