| (Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel
settore delle telecomunicazioni ed elettrico).
1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano
campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa
informazione ai lavoratori e per conoscenza alle
organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle
lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti,
tramite affissione di avvisi specifici all'interno del luogo
di lavoro.
2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica
sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al
comma 1.
3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza
medica, devono essere inviati, in conformità a quanto
stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti
di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una
valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e
il danno riscontrato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è
disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione
in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello
internazionale. A tutti i lavoratori che per necessità
operative si espongono a radiazioni di notevole
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intensità per un lasso di tempo superiore ai dieci minuti
giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a
giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale
disposizione si applica anche al personale medico che opera
con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi
una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente
per territorio entro sessanta giorni.
7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i
rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti,
prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di
lavoro.
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