Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70357
DDL5982-0013
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel
        settore delle telecomunicazioni ed elettrico).
     1.  Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano
  campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa
  informazione ai lavoratori e per conoscenza alle
  organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle
  lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti,
  tramite affissione di avvisi specifici all'interno del luogo
  di lavoro.
     2.  Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica
  sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al
  comma 1.
     3.  I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza
  medica, devono essere inviati, in conformità a quanto
  stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti
  di cui all'articolo 9 della presente legge.
     4.  Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una
  valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e
  il danno riscontrato.
     5.  Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è
  disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione
  in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello
  internazionale.  A tutti i lavoratori che per necessità
  operative si espongono a radiazioni di notevole
 
                              Pag. 21
 
  intensità per un lasso di tempo superiore ai dieci minuti
  giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a
  giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale
  disposizione si applica anche al personale medico che opera
  con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.
     6.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi
  una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed
  elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente
  per territorio entro sessanta giorni.
     7.  Le aziende devono rendere noto al proprio personale i
  rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti,
  prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di
  lavoro.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=013 PAGFIN=0021 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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