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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70360
DDL5982-0016
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni
         derivanti da inquinamento elettromagnetico).
     1.  E' istituito il Consiglio direttivo permanente di
  verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento
  elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:
       a)  vigilare e fare rispettare i parametri di
  riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento
  elettromagnetico;
       b)  proporre al Ministero della sanità e al
  Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste
  epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni
  altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei
  limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi
  elettromagnetici;
       c)  definire le modalità tecniche del marchio,
  dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte
  le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e
  quanto altro sia necessario per una corretta informazione
  all'utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
         d)  coordinare l'applicazione dei risultati
  derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa
  vigente.
     2.  Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del
  Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero
  dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due
  tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle
  telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione
  adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali,
  storiche e archeologiche.
 
                              Pag. 25
 
     3.  Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si
  verifichino controversie tra enti gestori di un servizio
  elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata
  dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di
  bonifica.
     4.  Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato
  in merito alle delibere tecniche e di applicazione della
  presente legge direttamente agli organi di governo e al
  Ministero delle comunicazioni.
     5.  Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti
  dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che
  effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e
  frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente
  legge.
     6.  Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori
  degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di
  sanzioni pecuniarie o la revoca della licenza di esercizio per
  l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano
  inadempienti.
     7.  Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale
  sono riportate le posizione delle associazioni e dei comitati
  con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle
  regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al
  Ministero delle comunicazioni.
     8.  Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono
  pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale.
     9.  Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le
  province ed i comuni per la costituzione di un catasto
  inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle
  derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici,
  radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e
  satellitare, radio amatoriale, impianti  radar  ed
  impianti per servizi di pubblica sicurezza.
     10.  In caso di qualsiasi tipo di controversia, il
  CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione,
  alla verifica dei valori di campo elettrico ed
  elettromagnetico, redigendo una propria documentazione
  certificata.
     11.  Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie
  nelle comunicazioni per quanto attiene all'identificazione
  degli
 
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  impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro
  assegnate.
     12.  Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per
  la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto
  il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, e
  nella Città del Vaticano, con i relativi territori di
  pertinenza.
     13.  Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il
  benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi
  impianti per la produzione e il trasporto di energia
  elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di
  garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed
  elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli
  obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.
     14.  Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune
  iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione
  possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute
  derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
     15.  Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale
  convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e
  le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.
     16.  Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il
  rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in
  dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio
  elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile,
  nonché delle ASL e di tutti gli Enti ed Associazioni dotati di
  misuratori di campo.  La presente disposizione è finalizzata a
  stabilire uno  standard  di misurazione omogeneo valido
  per tutti i soggetti interessati.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=007 PAGFIN=0026 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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