| (Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni
derivanti da inquinamento elettromagnetico).
1. E' istituito il Consiglio direttivo permanente di
verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento
elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:
a) vigilare e fare rispettare i parametri di
riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento
elettromagnetico;
b) proporre al Ministero della sanità e al
Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste
epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni
altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei
limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi
elettromagnetici;
c) definire le modalità tecniche del marchio,
dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte
le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e
quanto altro sia necessario per una corretta informazione
all'utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
d) coordinare l'applicazione dei risultati
derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa
vigente.
2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del
Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due
tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle
telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione
adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali,
storiche e archeologiche.
Pag. 25
3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si
verifichino controversie tra enti gestori di un servizio
elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata
dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di
bonifica.
4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato
in merito alle delibere tecniche e di applicazione della
presente legge direttamente agli organi di governo e al
Ministero delle comunicazioni.
5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti
dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che
effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e
frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente
legge.
6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori
degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di
sanzioni pecuniarie o la revoca della licenza di esercizio per
l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano
inadempienti.
7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale
sono riportate le posizione delle associazioni e dei comitati
con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle
regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al
Ministero delle comunicazioni.
8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le
province ed i comuni per la costituzione di un catasto
inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle
derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici,
radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e
satellitare, radio amatoriale, impianti radar ed
impianti per servizi di pubblica sicurezza.
10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il
CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione,
alla verifica dei valori di campo elettrico ed
elettromagnetico, redigendo una propria documentazione
certificata.
11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni per quanto attiene all'identificazione
degli
Pag. 26
impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro
assegnate.
12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per
la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto
il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, e
nella Città del Vaticano, con i relativi territori di
pertinenza.
13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il
benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi
impianti per la produzione e il trasporto di energia
elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di
garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed
elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.
14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune
iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione
possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute
derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale
convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e
le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.
16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il
rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in
dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio
elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile,
nonché delle ASL e di tutti gli Enti ed Associazioni dotati di
misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a
stabilire uno standard di misurazione omogeneo valido
per tutti i soggetti interessati.
| |