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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70361
DDL5982-0017
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Piani e azioni di risanamento.  Bonifica del territorio e
                    obblighi urbanistici).
     1.  E' di competenza delle regioni e delle province la
  elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano
  radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente.  Gli
  impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in
  dotazione
 
                              Pag. 27
 
  alle ASL dei comuni di pertinenza.  Dalla mappa catastale
  dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di
  risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi
  producano danni alla salute della popolazione in violazione
  all'articolo 4.  L'analisi e l'interpretazione del piano di
  risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei
  problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei
  problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni
  singolo impianto, anche se di tipologia differente.  Se in una
  determinata area abitata, pur essendo gli impianti
  singolarmente in regola, essi producono fenomeni
  elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente
  legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.
     2.  Le azioni di risanamento per la riduzione alla
  conformità dei valori di esposizione comprendono:
       a)  il depotenziamento degli impianti o degli
  elettrodotti;
       b)  la delocalizzazione degli impianti o degli
  elettrodotti;
       c)  l'attivazione di ogni altro sistema tecnico
  idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui
  all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
       d)  l'indicazione delle priorità, delle modalità e
  dei tempi di risanamento;
       e)  la stima degli oneri finanziari qualora le
  competenze di servitù del servizio ricadano sulle
  amministrazioni comunali.
     3.  In ottemperanza alla presente legge:
       a)  qualora il superamento dei limiti di base e dei
  livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare
  all'effetto concomitante di più impianti, si applicano
  contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti
  citati;
       b)  qualora non sia possibile ottenere il
  depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare
  l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo
  dei gestori studiare un sistema di  roaming  da
 
                              Pag. 28
 
  centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che
  tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla
  presente legge.
     4.  Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il
  termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si
  adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la
  delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione
  regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti
  idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia.  Le azioni
  di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali
  rappresentanti degli impianti.  L'azione di risanamento deve
  essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
     5.  Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle
  regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, una proposta di piano per le tratte di
  elettrodotti da sottoporre a risanamento.
     6.  Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:
       a)  prevedere i progetti che si intendano attuare
  per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, nonché una
  proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre
  a risanamento;
       b)  indicare il programma ed i tempi di
  attuazione;
       c)  stabilire come priorità gli interventi diretti
  a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile
  e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di
  esposizione per la popolazione.
     7.  Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è
  approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed
  eventualmente integrato.  Il piano di risanamento deve essere
  completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     8.  In caso di mancato risanamento entro i sei mesi
  successivi alla presentazione
 
                              Pag. 29
 
  del progetto di risanamento l'elettrodotto aereo è
  disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro
  dell'ambiente.
     9.  In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli
  impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché
  delle apparecchiature presenti sul territorio che producono
  fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica,
  il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di
  disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il
  gestore.
     10.  I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati
  al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
     11.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono
  fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee
  aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui
  all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche
  costruttive e dei parametri elettrici nominali.
     12.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori
  radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei
  radar  e di altre apparecchiature ad alta frequenza,
  devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione
  delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative
  distanze di rispetto calcolate sulla base delle
  caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali
  apparati.
     13.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed
  attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle
  linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le
  localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e
  per la telefonia cellulare e le relative distanze di
  rispetto.
     14.  I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno
  successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al
  presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle
  emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni
  radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che
  richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle
  priorità di intervento.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FPD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=031 PAGFIN=0029 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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