| (Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e
obblighi urbanistici).
1. E' di competenza delle regioni e delle province la
elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano
radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli
impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in
dotazione
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alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale
dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di
risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi
producano danni alla salute della popolazione in violazione
all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di
risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei
problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei
problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni
singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una
determinata area abitata, pur essendo gli impianti
singolarmente in regola, essi producono fenomeni
elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente
legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.
2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla
conformità dei valori di esposizione comprendono:
a) il depotenziamento degli impianti o degli
elettrodotti;
b) la delocalizzazione degli impianti o degli
elettrodotti;
c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico
idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui
all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e
dei tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari qualora le
competenze di servitù del servizio ricadano sulle
amministrazioni comunali.
3. In ottemperanza alla presente legge:
a) qualora il superamento dei limiti di base e dei
livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare
all'effetto concomitante di più impianti, si applicano
contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti
citati;
b) qualora non sia possibile ottenere il
depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare
l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo
dei gestori studiare un sistema di roaming da
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centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che
tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla
presente legge.
4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si
adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la
delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione
regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti
idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni
di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali
rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve
essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle
regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una proposta di piano per le tratte di
elettrodotti da sottoporre a risanamento.
6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:
a) prevedere i progetti che si intendano attuare
per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché una
proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre
a risanamento;
b) indicare il programma ed i tempi di
attuazione;
c) stabilire come priorità gli interventi diretti
a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile
e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di
esposizione per la popolazione.
7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è
approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed
eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere
completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi
successivi alla presentazione
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del progetto di risanamento l'elettrodotto aereo è
disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro
dell'ambiente.
9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli
impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché
delle apparecchiature presenti sul territorio che producono
fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica,
il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di
disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il
gestore.
10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati
al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono
fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee
aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui
all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche
costruttive e dei parametri elettrici nominali.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori
radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei
radar e di altre apparecchiature ad alta frequenza,
devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione
delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative
distanze di rispetto calcolate sulla base delle
caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali
apparati.
13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed
attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle
linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le
localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e
per la telefonia cellulare e le relative distanze di
rispetto.
14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno
successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al
presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle
emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni
radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che
richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle
priorità di intervento.
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