| (Procedure per la richiesta di concessione
all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico
e di telecomunicazione).
1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti,
ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le
domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi,
alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e
telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di
entrata in vigore della presente legge devono contenere una
relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica
dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle
distanze di rispetto calcolate sulla base delle
caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come
indicato nell'articolo 4.
2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle
emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni
radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso
civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di
sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed
elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione
della popolazione considerando anche gli eventuali campi
elettrici e magnetici preesistenti.
3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti,
adottati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le
distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni
delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni
radiobase per telefonia cellulare, dei radar e i
relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3,
confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per
territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee
alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di
ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per
telefonia cellulare.
4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le
soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non
tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul
territorio per l'attività intrapresa.
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5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio
procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze
previste nella domanda di autorizzazione. In caso di
violazione di quanto previsto, si procede alla revoca
immediata dell'autorizzazione all'installazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni adottano il piano catastale
elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle
stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei
per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per
la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per
telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei
radar, tenendo conto, per il rilascio delle
autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla
presente legge.
7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di
impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata
dal presidente della giunta competente, di concerto con gli
assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e
ambiente, e dal CODIPINQUE.
8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un
impianto deve essere presentata al presidente della giunta
competente per il rilascio della concessione edilizia,
corredata dalla seguente documentazione:
a) cartografia o supporto digitale attestanti
l'esatta ubicazione del progetto;
b) progetto dettagliato dell'installazione recante
le informazioni complete dal punto di vista tecnologico,
costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e
dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo
generante fonti elettromagnetiche;
c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL
competente per territorio, previa certificazione rilasciata da
un istituto pubblico competente in materia di certificazione
di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6,
lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) analisi di compatibilità elettromagnetica
dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;
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e) valutazione di impatto paesaggistico,
architettonico, archeologico e ambientale;
f) dichiarazione di conformità della normativa
comunitaria in materia di installazioni industriali;
g) dichiarazione di regolarità dell'impianto
antincendio al fine di garantire la sicurezza
dell'impianto;
h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per
qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a
persone o cose, durante la fase di costruzione o nella
gestione successiva.
9. L'installazione degli impianti deve essere notificata
alla provincia competente per territorio.
10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del
catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al
cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni
interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare,
poiché trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
la nuova destinazione d'uso sarà: "uso industriale".
11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per
telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per
il rispetto della presente legge, sono attribuite alle
province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni
elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza
tecnica, dei presìdi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL,
della ASL e del CODIPINQUE.
12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa
convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le
province e con le regioni interessate.
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