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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70362
DDL5982-0018
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 30 Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Procedure per la richiesta di concessione
  all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico
                   e di telecomunicazione).
     1.  Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti,
  ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le
  domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi,
  alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e
  telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di
  entrata in vigore della presente legge devono contenere una
  relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica
  dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle
  distanze di rispetto calcolate sulla base delle
  caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come
  indicato nell'articolo 4.
     2.  In sede di progettazione degli elettrodotti, delle
  emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni
  radiobase per telefonia cellulare e dei  radar  per uso
  civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di
  sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed
  elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione
  della popolazione considerando anche gli eventuali campi
  elettrici e magnetici preesistenti.
     3.  Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti,
  adottati successivamente alla data di entrata in vigore della
  presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le
  distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni
  delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni
  radiobase per telefonia cellulare, dei  radar  e i
  relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3,
  confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per
  territorio.  Possono essere altresì individuate aree idonee
  alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di
  ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per
  telefonia cellulare.
     4.  Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le
  soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non
  tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul
  territorio per l'attività intrapresa.
 
                              Pag. 31
 
     5.  Le autorità sanitarie locali competenti per territorio
  procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze
  previste nella domanda di autorizzazione.  In caso di
  violazione di quanto previsto, si procede alla revoca
  immediata dell'autorizzazione all'installazione.
     6.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le regioni adottano il piano catastale
  elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle
  stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei
  per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per
  la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per
  telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei
  radar,  tenendo conto, per il rilascio delle
  autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla
  presente legge.
     7.  L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di
  entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di
  impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata
  dal presidente della giunta competente, di concerto con gli
  assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e
  ambiente, e dal CODIPINQUE.
     8.  La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un
  impianto deve essere presentata al presidente della giunta
  competente per il rilascio della concessione edilizia,
  corredata dalla seguente documentazione:
         a)  cartografia o supporto digitale attestanti
  l'esatta ubicazione del progetto;
         b)  progetto dettagliato dell'installazione recante
  le informazioni complete dal punto di vista tecnologico,
  costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e
  dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo
  generante fonti elettromagnetiche;
         c)  autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL
  competente per territorio, previa certificazione rilasciata da
  un istituto pubblico competente in materia di certificazione
  di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6,
  lettera  m),  della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
         d)  analisi di compatibilità elettromagnetica
  dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;
 
                              Pag. 32
 
         e)  valutazione di impatto paesaggistico,
  architettonico, archeologico e ambientale;
         f)  dichiarazione di conformità della normativa
  comunitaria in materia di installazioni industriali;
         g)  dichiarazione di regolarità dell'impianto
  antincendio al fine di garantire la sicurezza
  dell'impianto;
         h)  possesso dell'assicurazione obbligatoria per
  qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a
  persone o cose, durante la fase di costruzione o nella
  gestione successiva.
     9.  L'installazione degli impianti deve essere notificata
  alla provincia competente per territorio.
     10.  Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del
  catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al
  cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni
  interessati ad ospitare macchinari ed antenne.  In particolare,
  poiché trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
  la nuova destinazione d'uso sarà: "uso industriale".
     11.  Le funzioni amministrative in materia di impianti per
  telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per
  il rispetto della presente legge, sono attribuite alle
  province e ai comuni.  Per la vigilanza sulle cessioni
  elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza
  tecnica, dei presìdi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL,
  della ASL e del CODIPINQUE.
     12.  L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa
  convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le
  province e con le regioni interessate.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=001 PAGFIN=0032 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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