| (Requisiti per la omologazione della stazione radiobase,
di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo,
radio e telecomunicazioni in generale).
1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a
impianti di telecomunicazioni
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deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto
previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.
2. Il progetto della stazione per impianto di
telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e
telecomunicazione in generale, di seguito denominato "stazione
radiobase" (SRB), deve contenere tutti i parametri
radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le
caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei
trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la
procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche
d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in
campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e
della densità di potenza in condizioni di massima potenza
trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e
degli effetti di degradazione del sistema.
3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone
individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona
vietata, denominata "di interdizione", entro cui l'esposizione
alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di
campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di
Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della
lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative
dell'impianto; da d maggiore o uguale 2D2/l ove D è la
dimensione massima dell'antenna e l è la lunghezza d'onda
minima.
4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e
di campo magnetico o il valore della densità di potenza
intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei
contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi
dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera
gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente
già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere
rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate
preventivamente e certificate dagli enti preposti con
l'approvazione del CODIPINQUE.
5. Il progetto della SRB deve prevedere:
a) l'installazione di un sistema certificato di
monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico
dotato di sistema
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di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento
dei limiti di cautela stabiliti;
b) la registrazione automatica dei dati misurati
da una "scatola nera" di monitoraggio di radiazioni non
ionizzanti;
c) lo spegnimento automatico della SRB fino a
quando non sia effettuata e verificata la riduzione a
conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso
di blocco della SRB il gestore deve avvisare
tempestivamente:
1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della
concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per
telecomunicazioni;
2) la ASL di pertinenza;
3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
4) l'eventuale amministratore o proprietario
dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.
6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere
effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la
propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte
trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il
gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL
di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a
verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in
merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo
tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di
quartiere interessati a verificare:
a) che le apparecchiature siano in ottime
condizioni;
b) che l'autorizzazione di concessione edilizia
sia in regola;
c) che la destinazione d'uso catastale sia
regolarmente registrata come "uso industriale";
d) che i controlli di campo elettrico ed
elettromagnetico non superino per gli impianti
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collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla
presente legge;
e) che l'amministratore o il proprietario
dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o
l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del
presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.
7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è
considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità
preposte, e configura danno ambientale nei confronti della
cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.
8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai
requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed
includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali
impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola
d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono
l'impianto.
9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve
dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in
condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su
cui viene installato.
10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di
sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare,
per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati
elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla
legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi
in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per
le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale
riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite
di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici,
la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi
e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un
edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità
strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente
collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo
quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di
prevenzione antisismica.
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12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata
al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere
rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma
11.
13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione
del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il
proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e
legislativa.
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