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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70363
DDL5982-0019
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Requisiti per la omologazione della stazione radiobase,
  di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo,
           radio e telecomunicazioni in generale).
     1.  Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a
  impianti di telecomunicazioni
 
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  deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto
  previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.
     2.  Il progetto della stazione per impianto di
  telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e
  telecomunicazione in generale, di seguito denominato "stazione
  radiobase" (SRB), deve contenere tutti i parametri
  radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le
  caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei
  trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la
  procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche
  d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in
  campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e
  della densità di potenza in condizioni di massima potenza
  trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e
  degli effetti di degradazione del sistema.
     3.  Nel progetto della SRB devono essere definite le zone
  individuate all'articolo 4.  Inoltre è delimitata una zona
  vietata, denominata "di interdizione", entro cui l'esposizione
  alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di
  campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di
  Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della
  lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative
  dell'impianto; da d maggiore o uguale 2D2/l ove D è la
  dimensione massima dell'antenna e l è la lunghezza d'onda
  minima.
     4.  I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e
  di campo magnetico o il valore della densità di potenza
  intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei
  contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi
  dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera
  gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente
  già presenti nel sito.  Tali livelli di campo possono essere
  rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate
  preventivamente e certificate dagli enti preposti con
  l'approvazione del CODIPINQUE.
     5.  Il progetto della SRB deve prevedere:
         a)  l'installazione di un sistema certificato di
  monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico
  dotato di sistema
 
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  di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento
  dei limiti di cautela stabiliti;
         b)  la registrazione automatica dei dati misurati
  da una "scatola nera" di monitoraggio di radiazioni non
  ionizzanti;
         c)  lo spegnimento automatico della SRB fino a
  quando non sia effettuata e verificata la riduzione a
  conformità dei valori stabiliti dalla presente legge.  In caso
  di blocco della SRB il gestore deve avvisare
  tempestivamente:
         1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della
  concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per
  telecomunicazioni;
         2) la ASL di pertinenza;
         3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
         4) l'eventuale amministratore o proprietario
  dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.
     6.  Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere
  effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la
  propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte
  trimestrali.  Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il
  gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL
  di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a
  verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in
  merito.  Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo
  tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di
  quartiere interessati a verificare:
         a)  che le apparecchiature siano in ottime
  condizioni;
         b)  che l'autorizzazione di concessione edilizia
  sia in regola;
         c)  che la destinazione d'uso catastale sia
  regolarmente registrata come "uso industriale";
         d)  che i controlli di campo elettrico ed
  elettromagnetico non superino per gli impianti
 
                              Pag. 35
 
  collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla
  presente legge;
         e)  che l'amministratore o il proprietario
  dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o
  l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del
  presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.
     7.  L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è
  considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità
  preposte, e configura danno ambientale nei confronti della
  cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.
     8.  Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai
  requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed
  includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali
  impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola
  d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono
  l'impianto.
     9.  Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve
  dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in
  condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su
  cui viene installato.
     10.  Il progetto della SRB deve contenere un piano di
  sicurezza ai sensi della legislazione vigente.  In particolare,
  per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati
  elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla
  legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi
  in ottemperanza alla normativa REI e CEI.  In particolare per
  le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale
  riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite
  di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici,
  la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi
  e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
  legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
     11.  La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un
  edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità
  strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente
  collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo
  quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di
  prevenzione antisismica.
 
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     12.  La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata
  al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere
  rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma
  11.
     13.  In caso di controversie derivanti dall'applicazione
  del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il
  proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e
  legislativa.
 
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