| (Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione).
1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente
legge, tutte le società che operano nel campo delle
telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo
di:
a) accrescere il livello conoscitivo in tema di
elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al
fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla
popolazione;
b) stipulare polizze assicurative a copertura e a
garanzia della popolazione danneggiata direttamente o
indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e
materiali;
c) rispettare le normative e le direttive
comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;
d) chiedere il rinnovo dell'omologazione
dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non
vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade
e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo
tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto
al suo adeguamento alla normativa vigente.
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