| (Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature
per il servizio elettrico e di telecomunicazione).
1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di
montaggio di un elettrodotto e di
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una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione
di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva,
di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia
ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi
elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine
dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di
esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici
necessari ed inerenti la struttura installata atti a
documentarne la perfetta conformità.
2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve
garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al
montaggio eseguito.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente
iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.
4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle
qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la
certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in
sei copie autenticate a:
a) al proprietario o all'amministratore
dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;
b) alla ASL di competenza;
c) al Ministero della sanità;
d) al CODIPINQUE;
e) al comune che ha rilasciato la concessione
edilizia;
f) al Ministero delle comunicazioni.
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