| (Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del
codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla
presente legge è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a
lire 800
Pag. 38
milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero
della sanità, intestato alla ricerca tecnologica-scientifica e
allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento
elettromagnetico.
2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti
dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei
successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.
L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è
sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate
all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore
violazione è revocata.
3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui
quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di
emissione della sentenza, a spese dell'interessato.
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