| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di
risanamento e di boni fica di linee elettriche di qualsiasi
voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le
bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e
digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e
cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca
emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede
mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione
europea.
2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o
di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi
comunitari europei, essi possono richiedere direttamente
all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento
delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio
nazionale.
3. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo
uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento
elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al
fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione
con università ed istituti di ricerca
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e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano
in termini di produzione industriale ed occupazionale.
4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del
settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla
presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento
del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo
termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale
prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, per ciascuno degli anni di
attuazione del piano di risanamento.
5. Il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate
sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e
di bonifica degli impianti oggetto della presente legge.
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