Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70367
DDL5982-0023
Progetto di legge Camera n. 5982 - testo presentato - (DDL13-5982)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C5982. TESTIPDL
...C5982.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5982 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Copertura finanziaria).
     1.  All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di
  risanamento e di boni fica di linee elettriche di qualsiasi
  voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le
  bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e
  digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e
  cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca
  emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede
  mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione
  europea.
     2.  Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o
  di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in
  possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi
  comunitari europei, essi possono richiedere direttamente
  all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento
  delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio
  nazionale.
     3.  Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo
  uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento
  elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al
  fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione
  con università ed istituti di ricerca
 
                              Pag. 39
 
  e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano
  in termini di produzione industriale ed occupazionale.
     4.  All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del
  settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla
  presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento
  del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo
  termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale
  prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui
  alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, per ciascuno degli anni di
  attuazione del piano di risanamento.
     5.  Il Ministero del tesoro del bilancio e della
  programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate
  sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e
  di bonifica degli impianti oggetto della presente legge.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5982 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5982 TOTPAG=0042 TOTDOC=0026 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=016 PAGFIN=0039 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=598200 00 FASCIDC=13DDL5982 SORTNAV=0598200 000 00000 ZZDDLC5982 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati