| (Regime transitorio).
1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di
cui agli articoli 6 e 14, e comunque per un periodo non
superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano, per quanto non in
contrasto con la medesima, e previo parere favorevole
all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte
delle società di gestione del servizio interessate, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
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