| 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 39) del comma 1 dell'articolo 3 è
sostituito dal seguente:
"39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi e degli utenti muniti di pattini a rotelle";
b) il comma 1 dell'articolo 50 è sostituito dal
seguente:
" 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo
di rotelle, di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo";
c) il comma 8 dell'articolo 190 è sostituito dal
seguente:
" 8. La circolazione mediante tavole o altri
acceleratori di andatura, esclusi i pattini, è vietata nelle
carreggiate delle strade".
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