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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70375
DDL5984-0002
Progetto di legge Camera n. 5984 - testo presentato - (DDL13-5984)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5984. TESTIPDL
...C5984.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5984 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese c'è un grande
  fermento, a livello legislativo e non solo, sulla normativa
  riguardante l'infanzia.  In poco tempo si sono susseguiti il
  Piano d'azione nazionale, la legge n. 285 del 1997, la
  istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e
  dell'Osservatorio nazionale.  Tanto fervore di attività è
  giustificato in primo luogo da un cambiamento di rotta del
  mondo della politica e delle istituzioni nei confronti dei più
  giovani.
     Fino a poco tempo fa la legislazione era finalizzata
  soprattutto all'erogazione di servizi o alla prevenzione del
  cosiddetto "disagio minorile".  Oggi, invece, ci troviamo di
  fronte a un maggior interesse verso l'infanzia e ad un
  approccio che vede riconosciuto il principio essenziale
  secondo cui il bambino è soggetto di diritti.  I minori sono
  quindi cittadini portatori di bisogni specifici, soggetti e
  non oggetti di tutela o categoria a rischio.
     Finora gli interventi in campo scientifico, legislativo e
  politico a favore dell'infanzia, pur avendo indubbiamente
  fatto registrare notevoli avanzamenti nel sistema giuridico
  minorile e migliori condizioni oggettive per l'infanzia e
  l'adolescenza, sono stati troppo settoriali, sganciati da un
  quadro di riferimento organico ed è spesso mancato un efficace
  coordinamento delle attività delle pubbliche amministrazioni
  sia a livello centrale che a livello locale.
     Attraverso le azioni coordinate previste dalla legge n.
  285 del 1997, il Governo si è impegnato al raggiungimento
 
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  degli scopi previsti dalla Convenzione sui diritti del
  fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa
  esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.  E' necessario
  impostare una strategia globale per lo sviluppo dei soggetti
  in età evolutiva, con un approcio completo ed integrato che
  assicuri una stretta collaborazione fra gli organi dello Stato
  italiano e quelli degli altri Paesi dell'Onu anche per quanto
  riguarda il problema del lavoro minorile.  Su questo fronte
  basta leggere le statistiche internazionali per farsi venire
  la pelle d'oca: 250 milioni di bambini tra i cinque e i
  quattordici anni di età, nel mondo, vivono nella crudele
  condizione di essere utilizzati, se non addirittura di quasi
  schiavitù, lavorando quattordici ore al giorno nei campi,
  nelle fabbriche o nelle miniere.
     Le cifre pubblicate dal  Bureau internazional du
  travail  (BIT) sono eloquenti, senza appello: 120 milioni di
  bambini sono impiegati a tempo pieno e 130 milioni sono
  impiegati a tempo parziale.  Il 12 novembre 1996 il BIT ha
  denunciato con forza la gravissima condizione di schiavitù che
  si registra nell'agricoltura, nei servizi domestici, nelle
  industrie di fabbricazione di tappeti e di tessuti, nelle
  attività estrattive e nella fabbricazione di laterizi. 153
  milioni di bambini sono impiegati in Asia, 80 milioni in
  Africa e 17 milioni e mezzo in America latina.
     Un milione di bambini in Pakistan, in India e in Nepal
  sono stati venduti come servi, per estinzione di debiti.
     I bambini ridotti in schiavitù rappresentavano, nel 1995,
  il 40 per cento della mano d'opera dell'industria
  dell'abbigliamento nel Bangladesh.  In Pakistan si calcola che
  vengano utilizzati, nelle fabbriche di tappeti o di produzione
  di articoli sportivi, da 5 a 10 milioni di bambini.  Nelle
  Filippine cominciano a lavorare dai quattro anni di età in poi
  per conto delle multinazionali americane ed europee, mentre
  nelle fabbriche di fiammiferi a Sivakasi (sud dell'India)
  iniziano a lavorare a soli tre anni.  Questa drammatica
  situazione si estende dall'Africa all'America latina, ma
  conosce ugualmente fenomeni più o meno estesi in Iran, in
  Cina, negli Stati Uniti e purtroppo anche in Italia come
  testimoniano recenti fatti di cronaca: non bisogna fare il
  giro del mondo per denunciare il lavoro infantile, basta
  guardarsi intorno.
     Ricordiamo ancora una volta che il 20 novembre 1989, a New
  York, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la
  citata Convenzione relativa ai diritti del fanciullo
  ratificata in 176 Stati.  I princìpi contenuti nella
  Convenzione internazionale sull'impiego e lo sfruttamento dei
  fanciulli nei processi produttivi e nei lavori domestici, pur
  con i loro limiti, sono incontrovertibili.
     La Convenzione sollecita gli Stati a fissare l'età minima
  lavorativa e a prevedere una regolamentazione appropriata per
  il lavoro, nonché pene e sanzioni per la mancata
  applicazione.
     Inoltre, ricordiamo che l'Unicef, e centinaia di
  associazioni non governative e religiose, agiscono
  giornalmente per aiutare tutti quei bambini del mondo che
  vivono umiliandosi.
     Negli ultimi anni i consumatori hanno assistito indignati
  alle continue denunce provenienti dall'Italia e dall'estero
  relative allo sfruttamento del lavoro dei bambini e al
  disumano trattamento dei lavoratori adulti.
     Oggi il cittadino consumatore sta diventando sempre più
  consapevole e responsabile nei propri acquisti e vuole avere
  in mano uno strumento chiaro e trasparente per poter scegliere
  i propri consumi.  Insomma, il consumatore non vuole diventare
  inconsapevole responsabile dello sfruttamento del lavoro
  minorile o delle disumane condizioni in cui vivono centinaia
  di milioni di lavoratori.
     In data 16 febbraio 1999 è stata inviata al Presidente
  della Camera dei deputati una petizione popolare sottoscritta
  da 160 mila persone, con la quale si richiede che il
  Parlamento legiferi sulla istituzione di un'Autorità garante
 
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  della qualità sociale dei prodotti al fine, tra l'altro, di
  obbligare le imprese a fornire complete informazioni sul ciclo
  produttivo e distributivo dei prodotti immessi sul mercato.
     L'istituzione di un'Autorità garante della qualità sociale
  dei prodotti deve garantire che i prodotti immessi sul mercato
  siano stati ottenuti, in ogni fase della lavorazione, nel
  rispetto dei fondamentali diritti umani, economici, sociali e
  sindacali, indicati nelle Convenzioni internazionali
  sottoscritte dall'Italia.  L'Autorità avrà pieni poteri di
  indagine in Italia, mentre all'estero si avvarrà dell'azione
  investigativa di istituzioni internazionali competenti, di
  sindacati, di organizzazioni non governative, di enti di
  controllo indipendenti.
     L'Autorità garante opererà in piena autonomia con
  indipendenza di giudizio e di valutazione.
     Le disposizioni recate dalla presente proposta di legge
  possono sembrare insufficienti a cancellare gli abusi sui
  minori, tuttavia rafforzeranno il lavoro fatto dalle
  organizzazioni di solidarietà internazionale e dei
  consumatori.  Approvando la proposta di legge ognuno di noi
  contribuirà politicamente a far scomparire questa schiavitù.
  Questo è il senso della proposta di legge.
 
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