| 1. Le società a carattere commerciale e non, che svolgono
una qualsiasi attività nel territorio della Repubblica,
importatrici di prodotti alimentari, materie e prodotti di
qualsiasi natura e origine, devono certificare, ai sensi del
comma 2, che i beni importati non comportano, a nessuno stadio
della loro fabbricazione o della loro trasformazione,
l'impiego di minori o la violazione dei fondamentali diritti
dei lavoratori.
2. Il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto disciplina le modalità di
certificazione dei prodotti importati di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, chi importa o commercializza prodotti alimentari,
materie e prodotti di varia natura ed origine, fabbricati
all'estero deve autocertificare che tali prodotti non hanno
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implicato, durante la loro fabbricazione o trasformazione,
l'impiego di mano d'opera infantile e/o la violazione dei
fondamentali diritti dei lavoratori.
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