| 1. I responsabili delle società di cui all'articolo 2,
comma 1, che violano le disposizioni della presente legge, o
che cercano di introdurre o di commercializzare
fraudolentemente in Italia prodotti privi della certificazione
di cui al medesimo articolo 2, comma 2, sono puniti con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da lire 50 a lire 500 milioni. In caso di recidiva la sanzione
è raddoppiata e la licenza commerciale è revocata.
2. I responsabili delle società di cui all'articolo 2,
comma 1, redigono, al fine di fornirlo all'Autorità garante di
cui all'articolo 4, un rapporto annuale sui loro fornitori e
sulle aziende appaltanti e sub-appaltanti in Italia e
all'estero, segnalando, in maniera dettagliata, la
composizione del prezzo dei loro prodotti, distinta per luoghi
di origine, componenti e il loro paese di origine. Nel caso di
prodotti che incorporano componenti o fasi di lavoro avvenute
in più Paesi, è indicato quello che, in ore di lavoro, ha
contribuito maggiormente alla manifattura del prodotto.
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