| 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è
istituita l'Autorità garante della qualità sociale dei
prodotti, di seguito denominata "Autorità".
2. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità
sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
3. L'Autorità è un organo monocratico nominato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa tra il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica.
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