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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70380
DDL5984-0007
Progetto di legge Camera n. 5984 - testo presentato - (DDL13-5984)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5984. TESTIPDL
...C5984.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 6 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5984 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
  di giudizio e di valutazione.
     2.  L'Autorità vigila sulla conformità alle prescrizioni
  della presente legge dei prodotti immessi sul mercato.
     3.  L'Autorità verifica il rispetto della legislazione
  vigente in materia di tutela dei minori impiegati nei cicli
  produttivi.
     4.  L'Autorità segnala al Governo l'opportunità di
  interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione,
  sul piano internazionale, del settore di sua competenza.
     5.  L'Autorità, entro novanta giorni dal primo
  insediamento, adotta un regolamento dell'Ufficio concernente
  l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e
  la gestione delle spese ai sensi delle disposizioni vigenti
  sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
  giuridico ed economico del personale addetto, in conformità
  alla disciplina disposta dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
  L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il
  funzionamento del proprio Ufficio nei limiti del fondo
  stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato ed iscritto in
  apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
     6.  L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le
  modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
  controversie che possono insorgere tra consumatori e i
  soggetti di cui all'articolo 2.
     7.  L'Autorità si avvale della collaborazione del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale.
     8.  L'Autorità collabora anche mediante scambi ed
  informazioni con le amministrazioni competenti degli Stati
  esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
     9.  E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
  dell'Autorità nel limite di centoventi unità.  Alla
  determinazione della pianta organica si procede con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
 
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  programmazione economica e del Ministro per la solidarietà
  sociale, su parere conforme dell'Autorità, in base alla
  rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso
  alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
  compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
  previsti per il funzionamento dell'Autorità.
     10.  L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può
  assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
  determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
  numero non superiore a trenta unità, con le modalità previste
  dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
  481.
     11.  In sede di prima attuazione della presente legge,
  l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di
  ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
  disponibili nella pianta organica, mediante apposita
  selezione, in relazione alle funzioni ed alle competenze
  trasferite, nell'ambito del personale dipendente del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale che sia in possesso
  delle competenze e dei requisiti di professionalità ed
  esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
  funzioni.
     12.  Presso l'Autorità è istituito il Consiglio nazionale
  dei consumatori, composto da esperti designati dalle
  associazioni dei consumatori comparativamente più
  rappresentative a livello nazionale.  Il Consiglio nazionale
  dei consumatori esprime pareri e formula proposte
  all'Autorità, al Parlamento, al Governo e a tutti gli
  organismi pubblici e privati che operano nel settore,
  promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito sui
  temi di sua competenza.  Con proprio regolamento l'Autorità
  detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il
  funzionamento del Consiglio nazionale dei consumatori e fissa
  il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore
  ad undici unità.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5984 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5984 TOTPAG=0009 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=598400 00 FASCIDC=13DDL5984 SORTNAV=0598400 000 00000 ZZDDLC5984 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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