| 1. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità vigila sulla conformità alle prescrizioni
della presente legge dei prodotti immessi sul mercato.
3. L'Autorità verifica il rispetto della legislazione
vigente in materia di tutela dei minori impiegati nei cicli
produttivi.
4. L'Autorità segnala al Governo l'opportunità di
interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione,
sul piano internazionale, del settore di sua competenza.
5. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento dell'Ufficio concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e
la gestione delle spese ai sensi delle disposizioni vigenti
sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
giuridico ed economico del personale addetto, in conformità
alla disciplina disposta dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il
funzionamento del proprio Ufficio nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato ed iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le
modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere tra consumatori e i
soggetti di cui all'articolo 2.
7. L'Autorità si avvale della collaborazione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
8. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed
informazioni con le amministrazioni competenti degli Stati
esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
9. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
dell'Autorità nel limite di centoventi unità. Alla
determinazione della pianta organica si procede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
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programmazione economica e del Ministro per la solidarietà
sociale, su parere conforme dell'Autorità, in base alla
rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso
alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorità.
10. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero non superiore a trenta unità, con le modalità previste
dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
11. In sede di prima attuazione della presente legge,
l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di
ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione, in relazione alle funzioni ed alle competenze
trasferite, nell'ambito del personale dipendente del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che sia in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
funzioni.
12. Presso l'Autorità è istituito il Consiglio nazionale
dei consumatori, composto da esperti designati dalle
associazioni dei consumatori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. Il Consiglio nazionale
dei consumatori esprime pareri e formula proposte
all'Autorità, al Parlamento, al Governo e a tutti gli
organismi pubblici e privati che operano nel settore,
promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito sui
temi di sua competenza. Con proprio regolamento l'Autorità
detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio nazionale dei consumatori e fissa
il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore
ad undici unità.
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