| 1. Chiunque ha facoltà di denunziare violazioni delle
norme di cui alla presente legge all'Autorità, e di
intervenire nei procedimenti.
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2. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in
via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. I soggetti che non provvedono, nei termini e nelle
modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da lire un milione a lire 200 milioni
irrogata dalla stessa Autorità.
4. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a
lire 500 milioni.
5. Se la violazione di cui al comma 4 è di particolare
gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del
titolare della licenza o autorizzazione o concessione anche la
sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione.
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