| 1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un
concorso per la realizzazione del marchio da apporre sui
prodotti che rispondono ai requisiti della presente legge.
2. Il concorso è riservato agli studenti delle scuole
elementari e medie inferiori.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabilite le modalità di partecipazione al concorso e di
selezione dei vincitori.
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