| Onorevoli Colleghi! - Dopo la tanto discussa sentenza
della Corte costituzionale n. 360 del 1996 che ha
definitivamente sancito come la ripetuta reiterazione dei
decreti-legge confligga sia con il requisito dell'urgenza che
con il carattere di provvisorietà dei medesimi richiesti
dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione da parte
del Governo dei provvedimenti di urgenza - determinando in
tale modo una surrettizia sostituzione del decreto-legge alla
legge ordinaria - si assiste ad un sempre più frequente
ricorso, da parte del Parlamento, alla delegazione
legislativa.
Certo, qualora l'utilizzo di questo sistema sia funzionale
alle esigenze di una semplificazione legislativa e si basi su
criteri oggettivi e ben inquadrabili nell'ambito del dettato
costituzionale, esso non può diventare motivo di
preoccupazione. Oggi, purtroppo, si sta verificando un ricorso
generalizzato a questo strumento che ci induce ad una certa
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apprensione ravvisandosi gli estremi di un vero e proprio
abuso della funzione legislativa delegata.
Nel corso dell'attuale legislatura non si contano più -
alla fine del 1998 erano arrivati ad essere ben 121 e proprio
in questi giorni se ne stanno approvando di nuovi! - i decreti
legislativi emanati dal Governo su materie sempre più
ampie.
Possiamo dire, quindi, che l'esercizio della funzione
legislativa da parte del Governo non costituisce più
un'eccezione rispetto alla regola, ma piuttosto una misura
costante attraverso la quale la maggioranza che appoggia
l'Esecutivo trasferisce a quest'ultimo prerogative che
sembrano "spogliare" ogni giorno di più il Parlamento delle
funzioni che gli sono proprie.
Il continuo ricorso alla delega legislativa rende
sostanzialmente difficile il concorso dell'Assemblea
parlamentare nella scelta delle modalità con cui si estrinseca
l'esercizio della delega da parte del Governo.
I pareri richiesti alle competenti Commissioni
parlamentari sono, ormai, una pura finzione procedurale dal
momento che proprio le Commissioni non possono intervenire in
modo sostanziale nel testo oggetto della delega
legislativa.
Lo scopo della presente proposta di legge costituzionale
è, quindi, quello di attribuire ad una minoranza qualificata
di ciascuna Camera la possibilità di rivolgersi direttamente
alla Corte costituzionale per sollevare la questione di
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge. Tale opportunità rappresenta una soluzione
equilibrata tra le esigenze della maggioranza di Governo di
delegare sempre di più all'Esecutivo le funzioni legislative e
quelle dell'opposizione volte ad evitare che sia violato
l'articolo 76 della Costituzione nella parte in cui stabilisce
le regole per l'esercizio delegato della funzione legislativa,
nonché per reagire a provvedimenti che siano al di fuori dei
rigidi parametri e dei limiti stabiliti dalla legge delega al
Governo.
A tale fine, all'articolo 1 si enuncia il principio
cardine della proposta di legge costituzionale, vale a dire la
possibilità attribuita ad un quinto dei componenti di ciascuna
delle due Camere di adire, mediante apposita istanza, la Corte
costituzionale qualora ravvisi l'incostituzionalità di una
legge o di un atto avente forza di legge.
L'articolo 2, al comma 1, stabilisce i termini entro cui
l'istanza deve essere presentata e, al comma 2, disciplina il
ruolo del Presidente della Camera i cui membri hanno sollevato
la questione di legittimità costituzionale.
Infine, l'articolo 3, attraverso un esplicito richiamo
alla legge 11 marzo 1953, n. 87, prevede le disposizioni di
carattere procedurale applicabili allo strumento disciplinato
dalla proposta in esame, diretto a consentire ad una minoranza
di appartenenti ad una Camera di sollevare, quindi, proprio la
questione di legittimità costituzionale nei confronti dei soli
provvedimenti legislativi adottati nel corso della
legislatura.
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