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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70385
DDL5985-0002
Progetto di legge Camera n. 5985 - testo presentato - (DDL13-5985)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5985. TESTIPDL
...C5985.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5985 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Dopo la tanto discussa sentenza
  della Corte costituzionale n. 360 del 1996 che ha
  definitivamente sancito come la ripetuta reiterazione dei
  decreti-legge confligga sia con il requisito dell'urgenza che
  con il carattere di provvisorietà dei medesimi richiesti
  dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione da parte
  del Governo dei provvedimenti di urgenza - determinando in
  tale modo una surrettizia sostituzione del decreto-legge alla
  legge ordinaria - si assiste ad un sempre più frequente
  ricorso, da parte del Parlamento, alla delegazione
  legislativa.
     Certo, qualora l'utilizzo di questo sistema sia funzionale
  alle esigenze di una semplificazione legislativa e si basi su
  criteri oggettivi e ben inquadrabili nell'ambito del dettato
  costituzionale, esso non può diventare motivo di
  preoccupazione.  Oggi, purtroppo, si sta verificando un ricorso
  generalizzato a questo strumento che ci induce ad una certa
 
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  apprensione ravvisandosi gli estremi di un vero e proprio
  abuso della funzione legislativa delegata.
     Nel corso dell'attuale legislatura non si contano più -
  alla fine del 1998 erano arrivati ad essere ben 121 e proprio
  in questi giorni se ne stanno approvando di nuovi! - i decreti
  legislativi emanati dal Governo su materie sempre più
  ampie.
     Possiamo dire, quindi, che l'esercizio della funzione
  legislativa da parte del Governo non costituisce più
  un'eccezione rispetto alla regola, ma piuttosto una misura
  costante attraverso la quale la maggioranza che appoggia
  l'Esecutivo trasferisce a quest'ultimo prerogative che
  sembrano "spogliare" ogni giorno di più il Parlamento delle
  funzioni che gli sono proprie.
     Il continuo ricorso alla delega legislativa rende
  sostanzialmente difficile il concorso dell'Assemblea
  parlamentare nella scelta delle modalità con cui si estrinseca
  l'esercizio della delega da parte del Governo.
     I pareri richiesti alle competenti Commissioni
  parlamentari sono, ormai, una pura finzione procedurale dal
  momento che proprio le Commissioni non possono intervenire in
  modo sostanziale nel testo oggetto della delega
  legislativa.
     Lo scopo della presente proposta di legge costituzionale
  è, quindi, quello di attribuire ad una minoranza qualificata
  di ciascuna Camera la possibilità di rivolgersi direttamente
  alla Corte costituzionale per sollevare la questione di
  legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
  forza di legge.  Tale opportunità rappresenta una soluzione
  equilibrata tra le esigenze della maggioranza di Governo di
  delegare sempre di più all'Esecutivo le funzioni legislative e
  quelle dell'opposizione volte ad evitare che sia violato
  l'articolo 76 della Costituzione nella parte in cui stabilisce
  le regole per l'esercizio delegato della funzione legislativa,
  nonché per reagire a provvedimenti che siano al di fuori dei
  rigidi parametri e dei limiti stabiliti dalla legge delega al
  Governo.
     A tale fine, all'articolo 1 si enuncia il principio
  cardine della proposta di legge costituzionale, vale a dire la
  possibilità attribuita ad un quinto dei componenti di ciascuna
  delle due Camere di adire, mediante apposita istanza, la Corte
  costituzionale qualora ravvisi l'incostituzionalità di una
  legge o di un atto avente forza di legge.
     L'articolo 2, al comma 1, stabilisce i termini entro cui
  l'istanza deve essere presentata e, al comma 2, disciplina il
  ruolo del Presidente della Camera i cui membri hanno sollevato
  la questione di legittimità costituzionale.
     Infine, l'articolo 3, attraverso un esplicito richiamo
  alla legge 11 marzo 1953, n. 87, prevede le disposizioni di
  carattere procedurale applicabili allo strumento disciplinato
  dalla proposta in esame, diretto a consentire ad una minoranza
  di appartenenti ad una Camera di sollevare, quindi, proprio la
  questione di legittimità costituzionale nei confronti dei soli
  provvedimenti legislativi adottati nel corso della
  legislatura.
 
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