| 1. Un quinto dei membri di una Camera può sollevare
questione di legittimità costituzionale nei confronti delle
leggi o degli atti aventi forza di legge approvati dal
Parlamento o adottati dal Governo, anche su delegazione delle
Camere, nel corso della durata delle stesse, mediante apposita
istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza di legge dello Stato, viziate da illegittimità
costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle
leggi costituzionali, che si assumono violate.
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