| 1. A pena di decadenza, l'istanza di cui all'articolo 1 è
presentata, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge,
al Presidente della Camera cui appartengono i proponenti
secondo le norme del suo regolamento.
2. Il Presidente della Camera cui appartengono i
proponenti l'istanza ne cura la trasmissione alla Corte
costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente dell'altra Camera.
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