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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70390
DDL5986-0002
Progetto di legge Camera n. 5986 - testo presentato - (DDL13-5986)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5986. TESTIPDL
...C5986.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5986 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'articolo 55 del regolamento
  emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato 14 gennaio 1972, pubblicato nel supplemento
  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 24 del 27 gennaio
  1972, emanato per regolare l'esecuzione della legge 11 giugno
  1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio", nel
  prevedere il generale principio della pubblicità dei prezzi
  delle merci esposte per la vendita al minuto, al terzo comma
  individuava esplicitamente, per i prodotti dell'industria
  orafa e delle pietre preziose, la possibilità di ottemperare a
  tale obbligo in modo che i prezzi dei prodotti non
  risultassero visibili dall'esterno dell'esercizio.
     Tale particolare procedura non è stata però confermata
  dall'articolo 39 del successivo decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio dell'artigianato 28 aprile 1976,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 121 dell'8 maggio 1976, ma il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ravvisato
  la necessità di emanare, il 2 dicembre 1976, una circolare, la
  n. 2581/5, che consentiva ai commercianti al minuto di oggetti
  preziosi di fare uso di cataloghi e listini in luogo
  dell'esposizione dei cartellini dei prezzi, facendosi in tal
  modo carico delle preoccupazioni degli operatori di essere
  possibile oggetto di aggressioni criminose.
     L'articolo 59 del decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che ha
  provveduto a regolare ulteriormente l'esecuzione della legge
  n. 426 del 1971, ha nuovamente esteso anche ai commercianti al
 
                               Pag. 2
 
  minuto di oggetti preziosi l'obbligo di esporre, attraverso
  dei cartellini, l'esatta indicazione dei prezzi, obbligo
  ribadito anche con circolare del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato del 18 agosto l989, che
  dichiarava revocata la precedente circolare n. 2581/5.  Nel
  successivo regolamento adottato con decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto
  1991, n. 379, si procedeva, tuttavia, ad introdurre,
  all'articolo 59 del decreto n. 375 del 1988, il comma
  1- ter,  che recita testualmente: "L'indicazione del
  prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre
  preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può
  avvenire mediante apposizione su cartellini collegati
  all'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno
  dell'esercizio".
     L'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
  114, di riforma della disciplina del commercio, nell'intento
  di voler assicurare una completa e corretta informazione del
  consumatore, ha nuovamente esteso l'obbligo di esporre i
  prezzi di vendita al pubblico anche agli oggetti preziosi.
  Questi pareri contrastanti da parte del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, a
  decorrere dal 1972, ha visto maturare convinzioni altalenanti
  sulla necessità di prevedere una deroga all'obbligo di
  pubblicizzazione dei prezzi per i prodotti dell'industria
  orafa e per le pietre preziose, rischiano di non considerare
  adeguatamente la particolare situazione nel quale versa tale
  settore nel nostro Paese, vittima di numerosi episodi
  criminosi (oltre 500 nel solo 1998) che le Forze dell'ordine
  non riescono ad arginare sufficientemente.  L'obbligo della
  pubblicità dei prezzi ribadito dall'articolo 14 del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può essere ugualmente
  ottemperato, come avvenuto in passato, con l'apposizione di
  cartellini che permettono di individuare esattamente il prezzo
  del prodotto, previo accesso negli esercizi di vendita, ma per
  le ragioni di sicurezza degli operatori sopra addotte è
  oltremodo necessario che lo stesso rimanga non visibile
  all'esterno degli esercizi stessi al fine di evitare che la
  concentrazione di beni di grande valore possa costituire un
  ulteriore incentivo al perpetramento di episodi criminosi a
  danno della categoria.
     La proposta di legge si limita, pertanto, a prevedere
  l'introduzione di un comma all'articolo 14 del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui contenuto normativo
  segue l'orientamento già precedentemente espresso nei decreti
  ministeriali che, nel corso degli anni, hanno modificato e
  successivamente reintegrato la normativa relativa all'obbligo
  di pubblicità dei prezzi per questo importante settore
  produttivo del nostro Paese.
 
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