| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 55 del regolamento
emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 14 gennaio 1972, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio
1972, emanato per regolare l'esecuzione della legge 11 giugno
1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio", nel
prevedere il generale principio della pubblicità dei prezzi
delle merci esposte per la vendita al minuto, al terzo comma
individuava esplicitamente, per i prodotti dell'industria
orafa e delle pietre preziose, la possibilità di ottemperare a
tale obbligo in modo che i prezzi dei prodotti non
risultassero visibili dall'esterno dell'esercizio.
Tale particolare procedura non è stata però confermata
dall'articolo 39 del successivo decreto del Ministro
dell'industria, del commercio dell'artigianato 28 aprile 1976,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976, ma il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ravvisato
la necessità di emanare, il 2 dicembre 1976, una circolare, la
n. 2581/5, che consentiva ai commercianti al minuto di oggetti
preziosi di fare uso di cataloghi e listini in luogo
dell'esposizione dei cartellini dei prezzi, facendosi in tal
modo carico delle preoccupazioni degli operatori di essere
possibile oggetto di aggressioni criminose.
L'articolo 59 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che ha
provveduto a regolare ulteriormente l'esecuzione della legge
n. 426 del 1971, ha nuovamente esteso anche ai commercianti al
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minuto di oggetti preziosi l'obbligo di esporre, attraverso
dei cartellini, l'esatta indicazione dei prezzi, obbligo
ribadito anche con circolare del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 18 agosto l989, che
dichiarava revocata la precedente circolare n. 2581/5. Nel
successivo regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto
1991, n. 379, si procedeva, tuttavia, ad introdurre,
all'articolo 59 del decreto n. 375 del 1988, il comma
1- ter, che recita testualmente: "L'indicazione del
prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre
preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può
avvenire mediante apposizione su cartellini collegati
all'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno
dell'esercizio".
L'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
114, di riforma della disciplina del commercio, nell'intento
di voler assicurare una completa e corretta informazione del
consumatore, ha nuovamente esteso l'obbligo di esporre i
prezzi di vendita al pubblico anche agli oggetti preziosi.
Questi pareri contrastanti da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, a
decorrere dal 1972, ha visto maturare convinzioni altalenanti
sulla necessità di prevedere una deroga all'obbligo di
pubblicizzazione dei prezzi per i prodotti dell'industria
orafa e per le pietre preziose, rischiano di non considerare
adeguatamente la particolare situazione nel quale versa tale
settore nel nostro Paese, vittima di numerosi episodi
criminosi (oltre 500 nel solo 1998) che le Forze dell'ordine
non riescono ad arginare sufficientemente. L'obbligo della
pubblicità dei prezzi ribadito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può essere ugualmente
ottemperato, come avvenuto in passato, con l'apposizione di
cartellini che permettono di individuare esattamente il prezzo
del prodotto, previo accesso negli esercizi di vendita, ma per
le ragioni di sicurezza degli operatori sopra addotte è
oltremodo necessario che lo stesso rimanga non visibile
all'esterno degli esercizi stessi al fine di evitare che la
concentrazione di beni di grande valore possa costituire un
ulteriore incentivo al perpetramento di episodi criminosi a
danno della categoria.
La proposta di legge si limita, pertanto, a prevedere
l'introduzione di un comma all'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui contenuto normativo
segue l'orientamento già precedentemente espresso nei decreti
ministeriali che, nel corso degli anni, hanno modificato e
successivamente reintegrato la normativa relativa all'obbligo
di pubblicità dei prezzi per questo importante settore
produttivo del nostro Paese.
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