| 1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di
locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento
delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è
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autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di lire
1 miliardo per il 1999.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
1999, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici.
3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli
enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei
contributi stessi è riservato, per gli anni 2000, 2001 e 2002,
al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non
superiore a lire 3 miliardi.
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