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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70395
DDL5987-0002
Relazione Camera n. 5987-A (DDL13-5987-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5987A, C4717A, C4762A, C4832A. TESTIPDL
...C5987A, C4717A, C4762A, C4832A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5987A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame ha lo
  scopo di prevedere taluni interventi in favore del comune di
  Pietrelcina, paese natale del beato Padre Pio, al fine di
  consentire la predisposizione di idonei servizi e di locali di
  accoglienza dei pellegrini e per il miglioramento delle
  strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.  A tali
  fini, sono previste specifiche provvidenze in favore del
  predetto comune.  Il progetto di legge n. 5987, già approvato
  dalla VIII Commissione permanente del Senato il 4 maggio del
  1999, è stato modificato nel corso dell'esame svolto in sede
  referente presso la VIII Commissione della Camera al solo fine
  di aggiornare le disposizioni di carattere finanziario,
  riferendole agli esercizi finanziari 2001 e seguenti.
  1.  Ambito di intervento normativo e rapporto con la
  legislazione vigente.
     Il testo si compone di un unico articolo, che non reca
  espresse modifiche alla normativa vigente, limitandosi ad
  autorizzare un contributo straordinario in favore del comune
  di Pietrelcina per l'anno 2001 nonché a prevedere uno speciale
  meccanismo in base al quale, in sede di ripartizione dei
  contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di
  incremento annuale dei contributi stessi, sia riservato al
  predetto comune, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, un
  contributo integrativo.  Si ricorda che la normativa generale
  relativa alla concessione dei contributi erariali agli enti
  locali è contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 504.  La determinazione delle modalità di ripartizione è
  rimessa, per ciascun esercizio finanziario, alla legge
  finanziaria.  Per l'anno 2001, la legge finanziaria n. 388 del
  23 dicembre 2000 ha dettato disposizioni in proposito
  all'articolo 53, commi 9 e 10.
  2.  Istruttoria legislativa svolta.
     Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria
  legislativa particolarmente complessa sotto il profilo
  dell'acquisizione di dati ed elementi informativi, anche se
  l' iter  del provvedimento in Commissione si è rivelato
  piuttosto articolato.  Infatti, la VIII Commissione ha dato
  avvio all'esame, in sede referente, della proposta di legge n.
  5987, di iniziativa dei senatori Nava ed altri, nonché delle
  abbinate proposte di legge n. 4717, dei deputati Mario Pepe ed
  altri, n. 4832, dei deputati Simeone ed altri, e n. 4762,
  d'iniziativa dei deputati Di Nardo e Pivetti, vertenti sulla
  medesima materia, il 19 ottobre 1999.  L'esame è proseguito
  nelle sedute del 27 ottobre e del 10 novembre 1999, nel corso
  delle quali si è convenuto di adottare come testo base per il
  seguito dell'esame il progetto di legge n. 5987, già esaminato
  dall'altro ramo del Parlamento, e di dare avvio alle procedure
  per il trasferimento dei predetti progetti di legge in sede
  legislativa, deliberato dall'Assemblea della Camera nella
  seduta del 2 dicembre 1999.  Il 10 dicembre 1999 è stata quindi
  avviata la discussione in sede legislativa, ma il 26 gennaio
  2000, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del regolamento è
  stata chiesta dal prescritto numero di deputati la rimessione
  all'Assemblea dei provvedimenti.  Il 21 dicembre 2000 è quindi
  ripreso l'esame in sede referente che si è svolto,
  limitatamente alla fase dell'esame preliminare, congiuntamente
 
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  a quello delle proposte di legge n. 6629 e n. 7448, recanti
  interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni
  XXIII.  Nella seduta del 18 gennaio 2001 la Commissione ha
  quindi deliberato di apportare al progetto di legge n. 5987,
  adottato come testo base, le modifiche necessarie ad
  aggiornare le disposizioni di carattere finanziario al fine di
  riferirle correttamente agli esercizi finanziari 2001 e
  seguenti.
     Sul testo così modificato si sono pronunciate
  favorevolmente, senza alcune condizione o osservazione, le
  competenti Commissioni Affari costituzionali ed Attività
  produttive.  Anche la Commissione Bilancio - preso atto della
  dichiarazione resa da parte del rappresentante del Governo
  secondo cui, non essendo prevista per la copertura degli oneri
  recati dal provvedimento in esame una apposita finalizzazione
  nell'ambito dell'accantonamento di competenza del Ministero di
  lavori pubblici, risulta necessario ricorrere alle risorse
  destinate alla voce programmatica riguardante l'eliminazione
  dei "punti neri" delle strade statali nn. 52 e 52- bis
  del Friuli-Venezia Giulia - ha espresso parere
  favorevole.
     La Commissione Ambiente ha quindi deliberato, nella seduta
  del 30 gennaio 2001, di conferire il mandato al relatore a
  riferire favorevolmente sul progetto di legge n. 5987, nel
  testo modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  3.  Il testo della Commissione
     Il progetto di legge, così come definito dalla
  Commissione, si compone di un unico articolo e sembra conforme
  ai principi fissati dall'articolo 79, comma 4, del Regolamento
  e alle esigenze di semplificazione normativa e di coerenza nel
  rapporto tra le fonti normative.
     In particolare, il comma 1 dispone che, ai fini della
  predisposizione di idonei servizi e locali di accoglienza dei
  pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture
  necessarie per l'accesso dei visitatori, sia autorizzata la
  concessione al comune di Pietrelcina del contributo di 1
  miliardo di lire per l'anno 2001.
     Il comma 2 reca la formula di copertura dell'onere
  derivante dalla predetta disposizione, utilizzando a tal fine
  l'accantonamento relativo al ministero dei lavori pubblici
  previsto nel fondo speciale di parte capitale in base alla
  legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n.
  388).
     Il comma 3 dispone infine che, in sede di ripartizione dei
  contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di
  incremento dei contributi stessi, sia riservato al comune di
  Pietrelcina, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, un
  contributo integrativo annuo non superiore a lire 3
  miliardi.
                                         MANZATO,  Relatore
 
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