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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame ha lo
scopo di prevedere taluni interventi in favore del comune di
Pietrelcina, paese natale del beato Padre Pio, al fine di
consentire la predisposizione di idonei servizi e di locali di
accoglienza dei pellegrini e per il miglioramento delle
strutture necessarie per l'accesso dei visitatori. A tali
fini, sono previste specifiche provvidenze in favore del
predetto comune. Il progetto di legge n. 5987, già approvato
dalla VIII Commissione permanente del Senato il 4 maggio del
1999, è stato modificato nel corso dell'esame svolto in sede
referente presso la VIII Commissione della Camera al solo fine
di aggiornare le disposizioni di carattere finanziario,
riferendole agli esercizi finanziari 2001 e seguenti.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
Il testo si compone di un unico articolo, che non reca
espresse modifiche alla normativa vigente, limitandosi ad
autorizzare un contributo straordinario in favore del comune
di Pietrelcina per l'anno 2001 nonché a prevedere uno speciale
meccanismo in base al quale, in sede di ripartizione dei
contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di
incremento annuale dei contributi stessi, sia riservato al
predetto comune, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, un
contributo integrativo. Si ricorda che la normativa generale
relativa alla concessione dei contributi erariali agli enti
locali è contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. La determinazione delle modalità di ripartizione è
rimessa, per ciascun esercizio finanziario, alla legge
finanziaria. Per l'anno 2001, la legge finanziaria n. 388 del
23 dicembre 2000 ha dettato disposizioni in proposito
all'articolo 53, commi 9 e 10.
2. Istruttoria legislativa svolta.
Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria
legislativa particolarmente complessa sotto il profilo
dell'acquisizione di dati ed elementi informativi, anche se
l' iter del provvedimento in Commissione si è rivelato
piuttosto articolato. Infatti, la VIII Commissione ha dato
avvio all'esame, in sede referente, della proposta di legge n.
5987, di iniziativa dei senatori Nava ed altri, nonché delle
abbinate proposte di legge n. 4717, dei deputati Mario Pepe ed
altri, n. 4832, dei deputati Simeone ed altri, e n. 4762,
d'iniziativa dei deputati Di Nardo e Pivetti, vertenti sulla
medesima materia, il 19 ottobre 1999. L'esame è proseguito
nelle sedute del 27 ottobre e del 10 novembre 1999, nel corso
delle quali si è convenuto di adottare come testo base per il
seguito dell'esame il progetto di legge n. 5987, già esaminato
dall'altro ramo del Parlamento, e di dare avvio alle procedure
per il trasferimento dei predetti progetti di legge in sede
legislativa, deliberato dall'Assemblea della Camera nella
seduta del 2 dicembre 1999. Il 10 dicembre 1999 è stata quindi
avviata la discussione in sede legislativa, ma il 26 gennaio
2000, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del regolamento è
stata chiesta dal prescritto numero di deputati la rimessione
all'Assemblea dei provvedimenti. Il 21 dicembre 2000 è quindi
ripreso l'esame in sede referente che si è svolto,
limitatamente alla fase dell'esame preliminare, congiuntamente
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a quello delle proposte di legge n. 6629 e n. 7448, recanti
interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII. Nella seduta del 18 gennaio 2001 la Commissione ha
quindi deliberato di apportare al progetto di legge n. 5987,
adottato come testo base, le modifiche necessarie ad
aggiornare le disposizioni di carattere finanziario al fine di
riferirle correttamente agli esercizi finanziari 2001 e
seguenti.
Sul testo così modificato si sono pronunciate
favorevolmente, senza alcune condizione o osservazione, le
competenti Commissioni Affari costituzionali ed Attività
produttive. Anche la Commissione Bilancio - preso atto della
dichiarazione resa da parte del rappresentante del Governo
secondo cui, non essendo prevista per la copertura degli oneri
recati dal provvedimento in esame una apposita finalizzazione
nell'ambito dell'accantonamento di competenza del Ministero di
lavori pubblici, risulta necessario ricorrere alle risorse
destinate alla voce programmatica riguardante l'eliminazione
dei "punti neri" delle strade statali nn. 52 e 52- bis
del Friuli-Venezia Giulia - ha espresso parere
favorevole.
La Commissione Ambiente ha quindi deliberato, nella seduta
del 30 gennaio 2001, di conferire il mandato al relatore a
riferire favorevolmente sul progetto di legge n. 5987, nel
testo modificato nel corso dell'esame in sede referente.
3. Il testo della Commissione
Il progetto di legge, così come definito dalla
Commissione, si compone di un unico articolo e sembra conforme
ai principi fissati dall'articolo 79, comma 4, del Regolamento
e alle esigenze di semplificazione normativa e di coerenza nel
rapporto tra le fonti normative.
In particolare, il comma 1 dispone che, ai fini della
predisposizione di idonei servizi e locali di accoglienza dei
pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture
necessarie per l'accesso dei visitatori, sia autorizzata la
concessione al comune di Pietrelcina del contributo di 1
miliardo di lire per l'anno 2001.
Il comma 2 reca la formula di copertura dell'onere
derivante dalla predetta disposizione, utilizzando a tal fine
l'accantonamento relativo al ministero dei lavori pubblici
previsto nel fondo speciale di parte capitale in base alla
legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n.
388).
Il comma 3 dispone infine che, in sede di ripartizione dei
contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di
incremento dei contributi stessi, sia riservato al comune di
Pietrelcina, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, un
contributo integrativo annuo non superiore a lire 3
miliardi.
MANZATO, Relatore
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