| Onorevoli Colleghi! - E' a tutti noto che le pubbliche
amministrazioni del nostro Paese rappresentano corpi
burocratici complessi e numerosi, in un quadro legislativo
complicato, contraddittorio e farraginoso. Le distinte e
sovente contrastanti burocrazie dello Stato, delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri enti funzionali,
dalle Università alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sono percepite dai cittadini e
dalle imprese come ostacolo all'esercizio della vita civile e
produttiva piuttosto che come strumenti al servizio dello
sviluppo economico e sociale e della formazione dei diritti
della persona.
A Costituzione vigente, il processo di riforma nella
legislazione ordinaria è stato avviato con l'approvazione
delle leggi "Bassanini" (leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del
1997), ispirate ai princìpi del decentramento democratico,
della sussidiarietà e della semplificazione. E' peraltro
concorde consapevolezza che le riforme avviate, per produrre
effetti positivi, richiedono più radicali innovazioni che
coinvolgano l'ordinamento costituzionale.
Non si ignorano le correlazioni fra assetto costituzionale
delle pubbliche amministrazioni e forma di Stato (centralismo
e federalismo) e forma di governo (rapporto corpo
elettorale-Governo-Parlamento).
Le intrinseche connessioni richiederebbero dunque una
proposta organica di revisione della parte seconda della
Costituzione. Ma, come sappiamo, il fallimento dei lavori
della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali
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impone ora di procedere con interventi settoriali, attraverso
il meccanismo di revisione dell'articolo 138 della
Costituzione, che pure devono considerare la necessità di una
ricomposizione unitaria delle riforme istituzionali nella
direzione della centralità dei diritti di cittadinanza.
Alla luce di queste premesse, riproponiamo il testo di
riforma elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali in merito alla disciplina costituzionale delle
pubbliche amministrazioni, ispirato al principio della
distinzione fra politica e amministrazione come fattore
costitutivo della responsabilità delle autonomie per la
pienezza della tutela dei diritti del cittadino.
Nella Costituzione vigente, gli articoli 97 e 98 si
riferiscono al singolare alla pubblica amministrazione, poiché
ne vincolano la disciplina a quella del Governo centrale.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende proporre una nuova collocazione concettuale e
sistematica, attraverso alcuni princìpi costituzionali validi
per tutte le pubbliche amministrazioni e per tutte le attività
amministrative dei soggetti pubblici, che possono così essere
sintetizzati:
introduzione dei princìpi di ragionevolezza e di
trasparenza, accanto a quello di imparzialità, come canoni di
condotta di ogni attività amministrativa. In particolare la
previsione della "ragionevolezza" come principio fondativo
dell'azione amministrativa esprime il trasferimento anche sul
terreno dell'esercizio dei poteri della necessità di
"congruità" fra i fini pubblici perseguiti e i mezzi adottati
per la loro realizzazione. Il principio è già stato elaborato
dalla Corte costituzionale in sede di sindacato delle leggi,
nelle quali la "razionalità" è garanzia dell'uguaglianza;
distinzione fra politica e amministrazione: alla prima
competono le funzioni di indirizzo e di scelta programmatica,
nonché di verifica dei risultati, alla seconda sono affidate
l'autonomia della gestione e la corrispondente
responsabilità;
superamento del carattere tradizione della pubblica
amministrazione come oggetto di diritto speciale sottratto in
via di principio al diritto comune. Questa connotazione
fondata nel nostro ordinamento giuridico esprime un rapporto
costantemente autoritario fra pubblica amministrazione e
cittadini. Il suo rovesciamento, con la sottoposizione
tendenziale delle pubbliche amministrazioni al diritto civile
come diritto comune, attua finalmente una relazione
democratica fra poteri e cittadini. Sono fatti salvi
indubbiamente i poteri autoritativi di supremazia della
pubblica amministrazione quando le specifiche ragioni di
interesse pubblico lo richiedano;
superamento della rigidità, nell'organizzazione
amministrativa, della riserva di legge attualmente
prevista;
delegificazione della disciplina dei procedimenti
amministrativi, facendo perno sul principio di
autoresponsabilità dell'amministrazione nel governare la sua
attività e salvaguardando, a livello di diretta tutela
costituzionale, il diritto all'informazione e all'accesso ad
atti e documenti, la partecipazione dei cittadini al
procedimento, l'individuazione del responsabile del
procedimento, nonché i rimedi sostitutivi in corso di
inerzia.
La nuova formulazione dell'articolo 98 della Costituzione
organizza lo status del pubblico dipendente secondo
elementi di radicale innovazione.
Sono affermati i princìpi di:
a) garanzia delle pari opportunità fra donne e
uomini;
b) responsabilità del pubblico funzionario;
c) controllo sui costi e sui rendimenti della
attività svolta;
d) proporzionalità fra costi e rendiconto della
attività amministrativa;
e) accesso agli impieghi sia mediante pubblico
concorso che attraverso altre procedure selettive nel rispetto
dei princìpi di pubblicità, imparzialità e trasparenza;
f) disciplina, secondo il diritto comune, del
rapporto di lavoro, salvo che per le categorie indicate dalla
legge.
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