| 1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni operano
nell'interesse dei cittadini, secondo princìpi di razionalità,
ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di
direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i
programmi e ne verificano i risultati.
Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla
legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle
norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del
danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del
diritto civile.
L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è
disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione
individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità. L'organizzazione
dell'amministrazione statale è disciplinata con regolamenti
del Governo.
I procedimenti amministrativi sono disciplinati con
regolamenti, sulla base di princìpi generali stabiliti dalla
legge. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un
termine congruo e con decisione espressa e motivata o con
accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e
documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione
del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in
caso di inerzia".
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