| 1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 98. - I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
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sono al servizio della Repubblica. E' garantita la pari
opportunità tra donne e uomini.
I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui
sono preposti e rendono conto dei risultati della loro
attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla
rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa.
Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre
procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di pubblicità,
imparzialità ed efficienza.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si
applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla
legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla
rappresentanza sindacale e la contrattazione e sulla tutela
giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite
anche in base al merito e alle produttività individuali".
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