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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70410
DDL5990-0002
Progetto di legge Camera n. 5990 - testo presentato - (DDL13-5990)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5990. TESTIPDL
...C5990.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5990 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Una delle ragioni fondamentali
  che ostacolano la mobilità territoriale dei lavoratori
  (italiani, comunitari ed extra comunitari) è rappresentata
  dall'onere eccessivo da sostenere per l'abitazione nel luogo
  di lavoro.  Il trasferimento di lavoratori all'interno del
  Paese o dall'estero verso distretti produttivi avanzati che
  offrono occupazione comporta infatti per la sistemazione
  abitativa un costo di affitto, anche per modestissimi alloggi,
  troppo elevato in relazione al salario contrattuale offerto.
  Tale costo di regola assorbe, con gli oneri accessori, oltre
  la metà del salario.  In queste condizioni è difficile dunque
  realizzare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, con
  pregiudizio sia per la lotta alla disoccupazione sia per lo
  sviluppo della produzione.  Tuttavia, parte degli imprenditori
  ha mostrato disponibilità a contribuire alla rimozione di
  questo ostacolo, offrendo un contributo-alloggio al
  lavoratore, non residente nella provincia ove ha sede
  l'azienda in cui prestare l'attività lavorativa.  La natura
  retributiva che il contributo assumerebbe, con il conseguente
  assoggettamento ad imposizione fiscale e contributivo, a
  carico del lavoratore e del datore di lavoro e l'impossibilità
  per il datore di lavoro di portare in deduzione tale onere
  impediscono però l'erogazione di un contributo-alloggio.
     La presente proposta di legge, incidente sulla disciplina
  degli oneri deducibili e degli oneri sociali, è diretta a
  rimuovere gli indicati impedimenti.
     All'articolo 1 si stabilisce che i contributi erogati dai
  datori di lavoro a favore dei dipendenti che non siano
  residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda non
 
                               Pag. 2
 
  concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari nei
  limiti della somma annua complessiva di lire 6 milioni.
     L'articolo 2 dispone che gli imprenditori possano portare
  in deduzione gli oneri sostenuti per i contributi-alloggio dei
  lavoratori non residenti, nei medesimi ragionevoli limiti di
  cui all'articolo 1.
     Questi contributi non concorrono infine alla formazione
  della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ai fini
  contributivi.  In tale senso provvede l'articolo 3.
     Da ultimo, al fine di evitare ogni possibile controversia
  sulla natura dei contributi-alloggio, l'articolo 4 prevede
  espressamente che essi non configurano, per nessun effetto,
  retribuzione ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile.
     E' dunque delineata una disciplina derogatoria del regime
  attualmente vigente, in base al quale gli oneri sostenuti
  dalle imprese per la corresponsione dei cosiddetti  fringe
  benefit  sono deducibili soltanto nella misura in cui gli
  stessi costituiscano reddito per i soggetti che ne
  beneficiano.  Riteniamo però che gli effetti positivi sia sul
  piano economico che sul piano sociale della deroga,
  compenseranno molto ampiamente il prevedibile minor gettito
  fiscale.
     Considerato che l'istituto possa essere attivato, nel
  primo anno, a favore di 10 mila beneficiari e considerato un
  possibile incremento del 25 per cento su base annua nell'anno
  successivo, il costo della legge può essere stimato in 25
  miliardi di lire per l'anno 2000 e in 37,5 miliardi di lire
  per l'anno 2001.  Ad esso si provvede con la copertura
  finanziaria di cui all'articolo 5.
 
DATA=990505 FASCID=DDL13-5990 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5990 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=599000 00 FASCIDC=13DDL5990 SORTNAV=0599000 000 00000 ZZDDLC5990 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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