| Onorevoli Colleghi! - Una delle ragioni fondamentali
che ostacolano la mobilità territoriale dei lavoratori
(italiani, comunitari ed extra comunitari) è rappresentata
dall'onere eccessivo da sostenere per l'abitazione nel luogo
di lavoro. Il trasferimento di lavoratori all'interno del
Paese o dall'estero verso distretti produttivi avanzati che
offrono occupazione comporta infatti per la sistemazione
abitativa un costo di affitto, anche per modestissimi alloggi,
troppo elevato in relazione al salario contrattuale offerto.
Tale costo di regola assorbe, con gli oneri accessori, oltre
la metà del salario. In queste condizioni è difficile dunque
realizzare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, con
pregiudizio sia per la lotta alla disoccupazione sia per lo
sviluppo della produzione. Tuttavia, parte degli imprenditori
ha mostrato disponibilità a contribuire alla rimozione di
questo ostacolo, offrendo un contributo-alloggio al
lavoratore, non residente nella provincia ove ha sede
l'azienda in cui prestare l'attività lavorativa. La natura
retributiva che il contributo assumerebbe, con il conseguente
assoggettamento ad imposizione fiscale e contributivo, a
carico del lavoratore e del datore di lavoro e l'impossibilità
per il datore di lavoro di portare in deduzione tale onere
impediscono però l'erogazione di un contributo-alloggio.
La presente proposta di legge, incidente sulla disciplina
degli oneri deducibili e degli oneri sociali, è diretta a
rimuovere gli indicati impedimenti.
All'articolo 1 si stabilisce che i contributi erogati dai
datori di lavoro a favore dei dipendenti che non siano
residenti nella provincia in cui ha sede l'azienda non
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concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari nei
limiti della somma annua complessiva di lire 6 milioni.
L'articolo 2 dispone che gli imprenditori possano portare
in deduzione gli oneri sostenuti per i contributi-alloggio dei
lavoratori non residenti, nei medesimi ragionevoli limiti di
cui all'articolo 1.
Questi contributi non concorrono infine alla formazione
della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ai fini
contributivi. In tale senso provvede l'articolo 3.
Da ultimo, al fine di evitare ogni possibile controversia
sulla natura dei contributi-alloggio, l'articolo 4 prevede
espressamente che essi non configurano, per nessun effetto,
retribuzione ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile.
E' dunque delineata una disciplina derogatoria del regime
attualmente vigente, in base al quale gli oneri sostenuti
dalle imprese per la corresponsione dei cosiddetti fringe
benefit sono deducibili soltanto nella misura in cui gli
stessi costituiscano reddito per i soggetti che ne
beneficiano. Riteniamo però che gli effetti positivi sia sul
piano economico che sul piano sociale della deroga,
compenseranno molto ampiamente il prevedibile minor gettito
fiscale.
Considerato che l'istituto possa essere attivato, nel
primo anno, a favore di 10 mila beneficiari e considerato un
possibile incremento del 25 per cento su base annua nell'anno
successivo, il costo della legge può essere stimato in 25
miliardi di lire per l'anno 2000 e in 37,5 miliardi di lire
per l'anno 2001. Ad esso si provvede con la copertura
finanziaria di cui all'articolo 5.
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