| (Erogazione a titolo di contributi-alloggio a favore dei
lavoratori non residenti).
1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i- bis) le somme erogate dal datore di lavoro, a
favore di dipendenti che non siano residenti nella provincia
in cui ha sede l'azienda presso la quale essi sono impiegati,
a titolo di parziale o totale contributo per il pagamento del
canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
relativamente a contratti stipulati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, entro il limite di lire 6 milioni annue
per ciascun lavoratore, a condizione che i contratti siano
regolarmente registrati".
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