| (Deducibilità).
1. Al comma 1- bis dell'articolo 62 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le somme erogate a titolo di contributo per il
pagamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo a dipendenti che non siano residenti nella provincia
in cui ha sede l'impresa presso la quale i medesimi dipendenti
sono impiegati sono deducibili fino all'importo di lire 6
milioni annue a condizione che i contratti siano regolarmente
registrati".
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