| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 37,5
per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
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"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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