| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di apportare correttivi in materia di tassazione
degli immobili, al fine di eliminare effetti ingiustamente
penalizzanti per i contribuenti.
Le norme relative all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) stabiliscono che il reddito derivante dai
fabbricati è determinato in base alla rendita catastale.
Laddove tuttavia l'immobile sia sprovvisto di rendita
catastale in quanto non ancora iscritto al catasto, il reddito
si determina "comparativamente a quello delle unità similari
già iscritte" (articolo 34, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). In sostanza, la
legge consente al contribuente di stabilire una rendita
"presunta" del proprio immobile in base alla quale determinare
e liquidare il proprio debito fiscale.
La fattispecie è quanto mai frequente nella pratica, in
quanto, specie per i fabbricati di nuova costruzione, è
consuetudine per il proprietario valersi personalmente del
riferimento ad immobili "similari" di cui alla disposizione
citata, tramite un professionista di fiducia, oppure
rivolgersi all'ufficio tecnico erariale per l'attribuzione
della rendita, anche in questo caso comunque su basi
presuntive, senza formalità e senza assunzione di
responsabilità da parte dell'ufficio.
Le facoltà concesse al contribuente in materia di immobili
non iscritti in catasto si rivelano, tuttavia, una pericolosa
arma a doppio taglio per i contribuenti, ai quali spesso a
distanza di anni il fisco contesta il valore determinato
presuntivamente, in quanto inferiore alla rendita
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successivamente risultante a seguito della intervenuta
iscrizione al catasto.
Le conseguenze a carico del contribuente, il quale si è
sic et simpliciter avvalso delle facoltà concessegli
dalla legge, sono pesanti e "a cascata": l'ufficio
imposte-entrate richiede per ogni anno di infedele
dichiarazione dei redditi:
la maggiore imposta;
la sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore
imposta, secondo il nuovo regime sanzionatorio di cui al
decreto legislativo n. 471 del 1997;
gli interessi nella misura legale.
All'iniquità del sistema descritto si affianca il diverso
e articolato trattamento previsto invece in materia di imposta
comunali sugli immobili (ICI): qui, lo scostamento tra la
rendita "presunta" dei fabbricati non accatastati e quella
accertata non è sanzionato (anzi, ne è pure previsto il
rimborso in caso di differenza negativa a favore del
contribuente), ma se l'accertato supera di oltre il 30 per
cento il dichiarato, il comune richiede al contribuente:
la maggiore imposta;
una maggiorazione dell'imposta del 20 per cento;
gli interessi nella misura del 7 per cento per
semestre.
Si segnala l'assoluta necessità di provvedere in via
normativa:
a rendere più concreta la nozione di "fabbricati
similari" a cui fare riferimento per la determinazione della
rendita presunta, con la fissazione di parametri
normativamente certi di tale similarità al fine di
circoscrivere il rischio di divergenze sostanziali tra le
determinazioni del contribuente e quelle dell'Amministrazione
finanziaria;
a stabilire la incontrovertibilità o quanto meno la
"formalità" delle determinazioni dell'ufficio tecnico
erariale, quando interpellato per immobili non ancora iscritti
al catasto.
Con la presente proposta di legge si propongono modifiche
legislative in materia di sanzioni relative alle imposte
dirette (articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471) e di ICI (articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504) volte ad integrare la normativa
sanzionatoria al fine di non far ricadere sul contribuente
effetti penalizzanti per cause a lui sostanzialmente non
imputabili.
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