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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70417
DDL5991-0002
Progetto di legge Camera n. 5991 - testo presentato - (DDL13-5991)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5991. TESTIPDL
...C5991.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5991 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
  lo scopo di apportare correttivi in materia di tassazione
  degli immobili, al fine di eliminare effetti ingiustamente
  penalizzanti per i contribuenti.
     Le norme relative all'imposta sul reddito delle persone
  fisiche (IRPEF) stabiliscono che il reddito derivante dai
  fabbricati è determinato in base alla rendita catastale.
  Laddove tuttavia l'immobile sia sprovvisto di rendita
  catastale in quanto non ancora iscritto al catasto, il reddito
  si determina "comparativamente a quello delle unità similari
  già iscritte" (articolo 34, comma 4, del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).  In sostanza, la
  legge consente al contribuente di stabilire una rendita
  "presunta" del proprio immobile in base alla quale determinare
  e liquidare il proprio debito fiscale.
     La fattispecie è quanto mai frequente nella pratica, in
  quanto, specie per i fabbricati di nuova costruzione, è
  consuetudine per il proprietario valersi personalmente del
  riferimento ad immobili "similari" di cui alla disposizione
  citata, tramite un professionista di fiducia, oppure
  rivolgersi all'ufficio tecnico erariale per l'attribuzione
  della rendita, anche in questo caso comunque su basi
  presuntive, senza formalità e senza assunzione di
  responsabilità da parte dell'ufficio.
     Le facoltà concesse al contribuente in materia di immobili
  non iscritti in catasto si rivelano, tuttavia, una pericolosa
  arma a doppio taglio per i contribuenti, ai quali spesso a
  distanza di anni il fisco contesta il valore determinato
  presuntivamente, in quanto inferiore alla rendita
 
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  successivamente risultante a seguito della intervenuta
  iscrizione al catasto.
     Le conseguenze a carico del contribuente, il quale si è
  sic et simpliciter  avvalso delle facoltà concessegli
  dalla legge, sono pesanti e "a cascata": l'ufficio
  imposte-entrate richiede per ogni anno di infedele
  dichiarazione dei redditi:
       la maggiore imposta;
       la sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore
  imposta, secondo il nuovo regime sanzionatorio di cui al
  decreto legislativo n. 471 del 1997;
       gli interessi nella misura legale.
     All'iniquità del sistema descritto si affianca il diverso
  e articolato trattamento previsto invece in materia di imposta
  comunali sugli immobili (ICI): qui, lo scostamento tra la
  rendita "presunta" dei fabbricati non accatastati e quella
  accertata non è sanzionato (anzi, ne è pure previsto il
  rimborso in caso di differenza negativa a favore del
  contribuente), ma se l'accertato supera di oltre il 30 per
  cento il dichiarato, il comune richiede al contribuente:
       la maggiore imposta;
       una maggiorazione dell'imposta del 20 per cento;
       gli interessi nella misura del 7 per cento per
  semestre.
     Si segnala l'assoluta necessità di provvedere in via
  normativa:
       a rendere più concreta la nozione di "fabbricati
  similari" a cui fare riferimento per la determinazione della
  rendita presunta, con la fissazione di parametri
  normativamente certi di tale similarità al fine di
  circoscrivere il rischio di divergenze sostanziali tra le
  determinazioni del contribuente e quelle dell'Amministrazione
  finanziaria;
       a stabilire la incontrovertibilità o quanto meno la
  "formalità" delle determinazioni dell'ufficio tecnico
  erariale, quando interpellato per immobili non ancora iscritti
  al catasto.
     Con la presente proposta di legge si propongono modifiche
  legislative in materia di sanzioni relative alle imposte
  dirette (articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
  n. 471) e di ICI (articolo 11 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504) volte ad integrare la normativa
  sanzionatoria al fine di non far ricadere sul contribuente
  effetti penalizzanti per cause a lui sostanzialmente non
  imputabili.
 
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